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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-406/20

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 settembre 2021. — Phantasialand contro Finanzamt Brühl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà degli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta dell’IVA a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 7 – Diritto d’ingresso ai parchi di divertimento e alle fiere – Principio della neutralità fiscale – Prestazioni realizzate da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e da esercenti spettacoli viaggianti – Comparabilità – Contesto – Punto di vista del consumatore medio – Perizia giudiziaria. — Causa C-406/20

Giurisprudenza europea62020CJ0406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il punto 7 dell'allegato III della direttiva IVA distingue tra "fiere" e "parchi di divertimento" e consente, in linea di principio, di riservare l'aliquota ridotta alle prestazioni degli esercenti spettacoli viaggianti. Tuttavia, la differenziazione è legittima solo se non viola il principio di neutralità fiscale, che impone di trattare in modo uguale servizi simili in concorrenza tra loro. La valutazione della somiglianza spetta al giudice nazionale, che può anche, se necessario, ricorrere a una perizia per valutare il punto di vista del consumatore medio.

IVA ridotta per fiere e parchi di divertimento: compatibilità con il principio di neutralità fiscale della differenza di trattamento tra esercenti spettacoli viaggianti e parchi ricreativi stabili

La questione giuridica

Se l'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, consenta a uno Stato membro di applicare l'aliquota IVA ridotta alle prestazioni rese da esercenti spettacoli viaggianti, ma l'aliquota normale alle prestazioni rese da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente sotto forma di parchi ricreativi; se, ai fini della comparabilità, rilevi il diverso contesto delle prestazioni; e se il punto di vista del consumatore medio possa essere oggetto di prova peritale.

Principio di diritto

L'articolo 98 della direttiva IVA, in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, non osta a una normativa nazionale che assoggetti ad aliquote IVA diverse, una ridotta e una normale, le prestazioni degli esercenti spettacoli viaggianti e quelle degli esercenti spettacoli stabili che operano come parchi ricreativi, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Le nozioni di "fiere" e "parchi di divertimento" vanno interpretate come nozioni autonome del diritto dell'Unione e consentono, in linea di principio, tale differenziazione; spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, caso per caso, se i servizi siano simili dal punto di vista del consumatore medio e se eventuali differenze di contesto influenzino la sua scelta. Il diritto dell'Unione non vieta che, in presenza di particolari difficoltà, il giudice nazionale disponga una perizia per orientare la propria valutazione sul punto di vista del consumatore medio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 96 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 98 della direttiva 2006/112/CE
  • Allegato III, punto 7, della direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Umsatzsteuergesetz (UStG) tedesco
  • Articolo 12, paragrafo 2, punto 7, lettera d), dell'UStG
  • Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
  • Articolo 30 dell'Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung

IVA ridotta per fiere e parchi di divertimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Köln in una controversia tra Phantasialand e il Finanzamt Brühl sull'aliquota IVA applicabile ai diritti d'ingresso a un parco ricreativo. La Corte era chiamata a interpretare l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE e l'allegato III, punto 7, in relazione al principio di neutralità fiscale.

Fatti e procedimento principale

Phantasialand gestisce un parco ricreativo in Germania e vende biglietti d'ingresso ai visitatori. La società ha chiesto che i relativi corrispettivi fossero assoggettati all'aliquota ridotta dell'IVA, richiamando la disciplina tedesca che prevede un trattamento agevolato per talune prestazioni degli esercenti spettacoli viaggianti.

L'Ufficio delle imposte ha respinto l'istanza e il successivo reclamo, sicché la controversia è giunta dinanzi al giudice tributario di Colonia. Quest'ultimo ha dubitato della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione, in particolare per la possibile disparità di trattamento tra esercizi stabili e attività itineranti.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha posto, in sostanza, tre interrogativi:

  • se la distinzione tra "fiere" e "parchi di divertimento" nell'allegato III, punto 7, possa giustificare l'applicazione di aliquote IVA diverse;
  • se la giurisprudenza della Corte sul rilievo del "contesto" delle prestazioni sia applicabile al confronto tra attrazioni itineranti e attrazioni stabili;
  • se il "punto di vista del consumatore medio" sia un elemento solo mentale o possa essere accertato mediante perizia giudiziaria.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l'articolo 96 della direttiva IVA, che fissa l'aliquota normale;
  • l'articolo 98, che consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte solo alle categorie elencate nell'allegato III;
  • l'allegato III, punto 7, che menziona espressamente il diritto d'ingresso a "fiere" e "parchi di divertimento".

Richiama inoltre l'articolo 32 del regolamento di esecuzione n. 282/2011, rilevando però che esso opera in un contesto diverso e non modifica la lettura dell'allegato III.

Ragionamento della Corte: distinzione tra fiere e parchi di divertimento

La Corte afferma che le nozioni di "fiere" e "parchi di divertimento" sono nozioni autonome del diritto dell'Unione e vanno interpretate secondo il loro significato abituale, in modo restrittivo perché l'aliquota ridotta costituisce una deroga al regime normale.

Nel linguaggio corrente, una fiera è caratterizzata dalla temporaneità, pur potendo svolgersi con regolarità, mentre un parco di divertimento è un'area organizzata e stabile, destinata in modo permanente al loisir. Poiché il punto 7 dell'allegato III menziona entrambe le categorie, esse devono essere tenute distinte.

Ne consegue che la nozione di "parchi di divertimento" non può essere letta in modo da assorbire anche le prestazioni degli esercenti spettacoli viaggianti, altrimenti la voce "fiere" perderebbe autonomia applicativa. Pertanto, uno Stato membro può in linea di principio applicare l'aliquota ridotta alle prestazioni rese da esercenti viaggianti e l'aliquota normale a quelle rese da operatori stabili.

Principio di neutralità fiscale e comparabilità dei servizi

La Corte precisa però che, quando uno Stato membro sceglie di applicare selettivamente l'aliquota ridotta a talune prestazioni elencate nell'allegato III, deve rispettare il principio di neutralità fiscale.

Tale principio vieta trattamenti fiscali differenti per servizi simili e in concorrenza tra loro. La somiglianza va valutata principalmente dal punto di vista del consumatore medio: i servizi sono simili se presentano caratteristiche analoghe, rispondono alle stesse esigenze e le differenze non incidono in modo significativo sulla decisione di acquisto.

Nel caso concreto, la Corte osserva che il giudice nazionale ritiene simili le caratteristiche delle prestazioni rese in una fiera e in un parco ricreativo, poiché in entrambi i casi il consumatore cerca divertimento e svago. Tuttavia, possono essere rilevanti differenze di contesto che incidano sulla scelta del consumatore, non solo sul piano normativo ma anche in termini materiali e sociali.

La temporaneità della fiera, il suo legame con tradizioni regionali e il possibile valore culturale dell'evento sono elementi che il giudice nazionale può considerare. Analogamente, eventuali privilegi di mercato o differenze regolatorie nazionali possono incidere sull'analisi, se accertati.

Punto di vista del consumatore medio e perizia

Quanto al tema della prova, la Corte ribadisce che il giudice nazionale è in generale in grado di apprezzare autonomamente il punto di vista del consumatore medio. Tuttavia, il diritto dell'Unione non impedisce che, in presenza di particolari difficoltà, il giudice disponga una perizia giudiziaria secondo le regole del diritto interno, al fine di orientare la propria valutazione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 98 della direttiva IVA, in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, non osta a una disciplina nazionale che assoggetti a IVA ridotta le prestazioni degli esercenti spettacoli viaggianti e a IVA normale quelle degli esercenti spettacoli stabili sotto forma di parchi ricreativi, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Inoltre, il diritto dell'Unione non vieta al giudice del rinvio di ricorrere, se necessario, a una perizia per verificare la corretta applicazione di tale principio.

Principi affermati

  • Le nozioni di "fiere" e "parchi di divertimento" del punto 7 dell'allegato III sono distinte e autonome.
  • L'aliquota ridotta può essere limitata a una sola delle categorie elencate nell'allegato III, purché ciò non violi la neutralità fiscale.
  • La comparabilità dei servizi va valutata dal punto di vista del consumatore medio, tenendo conto anche del contesto.
  • Il giudice nazionale può avvalersi di una perizia quando l'accertamento del punto di vista del consumatore medio presenti difficoltà particolari.

Come è indicizzato

Materieivaaliquote ridotteneutralità fiscaleservizi ricreativi e di intrattenimentoprova peritale nel giudizio tributario

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