Tribunale, Sentenza T-540/22
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 10 luglio 2024. — Repubblica francese contro Comitato di risoluzione unico. — Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – Decisione del SRB di non concedere un’esenzione – Ricorso dinanzi alla commissione per i ricorsi del SRB – Rigetto – Condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri – Margine di discrezionalità del SRB – Certezza del diritto – Obbligo di motivazione. — Causa T-540/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso della Repubblica francese contro la decisione della commissione per i ricorsi del SRB che aveva confermato il diniego di esenzione dal MREL interno. La Corte chiarisce che il SRB dispone di un margine di discrezionalità nel valutare se la condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri sia soddisfatta e può, a certe condizioni, ritenere necessaria una garanzia. Nel caso concreto, però, l’esame è stato ritenuto individualizzato e non automatico, senza violazioni della certezza del diritto o della motivazione.
Annullamento respinto: il Tribunale conferma il rigetto, da parte del SRB, dell’esenzione dal MREL interno e riconosce il margine di discrezionalità del SRB nel valutare l’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri.
La questione giuridica
Se l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014 consenta al SRB di esigere, nel valutare una domanda di esenzione dal MREL interno, una garanzia specifica tra entità soggetta a risoluzione e filiazione; se il SRB abbia ecceduto il proprio margine di discrezionalità imponendo di fatto un requisito non previsto dalla norma; se la decisione impugnata violi il principio di certezza del diritto e l’obbligo di motivazione.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 non impone né esclude in astratto una garanzia specifica, ma lascia al SRB un margine di discrezionalità per valutare, caso per caso, se una garanzia o altri meccanismi siano necessari a escludere impedimenti sostanziali, attuali o previsti, al rapido trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività. Il SRB non può però trasformare la garanzia in un requisito automatico e assimilabile a quello previsto dall’articolo 12 octies, paragrafo 3; nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale ritiene che il SRB e la commissione per i ricorsi abbiano svolto un esame effettivo e individualizzato, senza violare né la certezza del diritto né l’obbligo di motivazione, sicché il ricorso è respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento (UE) 2019/877
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Direttiva 2014/59/UE
- Direttiva (UE) 2019/879
- Articolo 85, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 12 octies del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 12 nonies del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 45 septies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE
Esenzione dal MREL interno e poteri del SRB
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica francese contro la decisione della commissione per i ricorsi del SRB che aveva confermato il rigetto, da parte del SRB, di una domanda di esenzione dal MREL interno presentata per una filiazione di un gruppo bancario. La controversia si inserisce nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e dell’applicazione dell’articolo 12 nonies del regolamento n. 806/2014, come modificato dal regolamento 2019/877.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il gruppo bancario interessato aveva chiesto, per il ciclo di pianificazione di risoluzione 2020, l’esenzione dall’obbligo di MREL interno applicato a una sua filiazione. Il SRB aveva respinto la domanda con la decisione SRB/EES/2021/44 del 4 novembre 2021; l’ACPR aveva proposto ricorso alla commissione per i ricorsi del SRB, che lo aveva respinto con decisione dell’8 giugno 2022. La Repubblica francese ha quindi chiesto al Tribunale l’annullamento della decisione della commissione per i ricorsi.
Normativa rilevante
La pronuncia interpreta in particolare:
- il regolamento (UE) n. 806/2014;
- l’articolo 12 octies, relativo al MREL interno;
- l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), relativo all’esenzione dal MREL interno;
- il regolamento (UE) 2019/877, che ha inserito l’articolo 12 nonies;
- la direttiva 2014/59/UE, in particolare l’articolo 45 septies, paragrafo 3;
- gli articoli 263 e 296 TFUE.
Primo motivo: interpretazione dell’articolo 12 nonies e margine discrezionale
La Repubblica francese sosteneva che il SRB avesse illegittimamente imposto, “per principio”, la prestazione di una garanzia specifica come condizione per dimostrare l’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri. Il Tribunale ricostruisce il sistema del MREL interno e osserva che l’articolo 12 nonies prevede una verifica in due fasi: prima, il SRB deve accertare se le condizioni cumulative per l’esenzione sono soddisfatte; poi, se lo sono, dispone di un potere discrezionale nel decidere se concedere o meno l’esenzione.
Sotto il profilo letterale, la norma non menziona alcuna garanzia specifica. Sotto il profilo sistematico e teleologico, il Tribunale rileva che:
- il regolamento 2019/877 e il regolamento n. 806/2014 perseguono l’obiettivo di assicurare una risoluzione efficace con impatto minimo su contribuenti e stabilità finanziaria;
- l’articolo 12 octies disciplina le garanzie come mezzo per soddisfare il MREL interno, mentre l’articolo 12 nonies riguarda l’esenzione;
- la direttiva 2014/59 contiene una previsione più esplicita in tema di garanzia, a differenza del regolamento n. 806/2014.
Da ciò il Tribunale conclude che non è consentito al SRB trasformare la garanzia in un requisito automatico, ma è possibile che, nell’esercizio del suo margine di discrezionalità, esso ritenga una garanzia necessaria caso per caso per escludere impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri. Nel caso concreto, la decisione non si fondava su un requisito automatico assimilabile a quello dell’articolo 12 octies, paragrafo 3.
Esame concreto della situazione del gruppo bancario
Il Tribunale respinge anche l’idea che il SRB abbia applicato un criterio astratto o meccanico. La commissione per i ricorsi aveva accertato che il SRB aveva esaminato le garanzie del 2014 e del 2015 fornite in un contesto diverso, valutandone l’efficacia in uno scenario di crisi. Il SRB aveva ritenuto che, in caso di deterioramento della situazione della filiazione, tali garanzie potessero non essere più attivabili proprio quando la filiazione ne avrebbe avuto maggiore bisogno.
Secondo il Tribunale, questo ragionamento dimostra un’analisi reale e concreta, non una presunzione automatica. La commissione per i ricorsi ha dunque potuto legittimamente concludere che il SRB non aveva ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale.
Secondo motivo: certezza del diritto
La Repubblica francese invocava la violazione del principio della certezza del diritto, sostenendo che i criteri applicati dal SRB non fossero chiari, precisi e prevedibili, anche perché gli orientamenti pubblici del SRB non menzionavano ancora, alla data rilevante, la necessità di una garanzia.
Il Tribunale afferma che l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), è sufficientemente chiaro e prevedibile, poiché indica in modo comprensibile la condizione da soddisfare. Il fatto che la norma non elenchi tutte le ipotesi concrete non comporta incertezza, né impedisce al SRB di esercitare un margine di discrezionalità nella valutazione del caso concreto. Inoltre:
- l’assenza, negli orientamenti pubblici del 2020, di un riferimento espresso alla garanzia non equivale a una rinuncia definitiva del SRB a richiederla;
- gli orientamenti indicavano comunque che il richiedente doveva dimostrare l’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri;
- il manuale interno del SRB non era accessibile al gruppo bancario, quindi non poteva generare affidamento o segnali contraddittori;
- il SRB non applicava in modo automatico una garanzia a tutte le banche, avendo concesso anche esenzioni senza garanzie.
Ne consegue che il principio di certezza del diritto non è stato violato.
Terzo motivo: obbligo di motivazione
La Repubblica francese sosteneva infine che la motivazione fosse insufficiente, perché non avrebbe chiarito perché la condizione di cui all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), non fosse soddisfatta né quali caratteristiche dovesse avere una garanzia adeguata.
Il Tribunale richiama i principi sull’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE: la motivazione deve consentire agli interessati di comprendere la decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Nel caso di specie, la decisione impugnata esponeva sufficientemente l’iter logico seguito, in particolare:
- le ragioni per cui le garanzie del 2014 e del 2015 erano ritenute inidonee in uno scenario di crisi;
- il fatto che il SRB considerava necessario un meccanismo funzionalmente equivalente al MREL interno;
- il contesto di scambi intensivi tra SRB, gruppo bancario e gruppo interno per la risoluzione.
La motivazione è quindi ritenuta adeguata.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la Repubblica francese alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principio affermato
La sentenza precisa che, nell’esame di una domanda di esenzione dal MREL interno, il SRB può valutare caso per caso se sia necessaria una garanzia o altro meccanismo equivalente per escludere impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri, ma non può imporre un obbligo automatico e astratto non previsto dalla norma. La legalità dell’operato del SRB va verificata alla luce dell’analisi concreta svolta nel caso specifico e della sufficienza della motivazione resa.
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