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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-676/22

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 10 luglio 2024. — Carmela Giuffrida contro Procura europea. — Diritto delle istituzioni – Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei delegati della Procura europea – Diniego di nomina di uno dei candidati designati da uno Stato membro – Articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 13/2020 – Parere del gruppo di lavoro – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Danno materiale e morale – Nesso causale. — Causa T-676/22

Giurisprudenza europea62022TJ0676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione con cui la Procura europea aveva respinto la candidatura della sig.ra Giuffrida a procuratore europeo delegato in Italia, ritenendo insufficiente la motivazione resa alla candidata. La Corte respinge però la richiesta di risarcimento dei danni, poiché non risultano provati né il nesso causale per il pregiudizio materiale né un danno morale che non sia già riparato dall’annullamento. Le spese sono poste a carico della Procura europea.

Rigetto della candidatura a procuratore europeo delegato: la Corte annulla la decisione della Procura europea per difetto di motivazione, respingendo invece la domanda risarcitoria.

La questione giuridica

Nel ricorso diretto, il Tribunale è stato chiamato a stabilire: se la Procura europea avesse violato la decisione n. 13/2020 nella procedura di nomina; se la decisione di rigetto fosse sufficientemente motivata e priva di sviamento di potere; se sussistessero i presupposti per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per i danni materiali e morali asseritamente subiti dalla candidata.

Principio di diritto

La Procura europea deve motivare in modo chiaro e comprensibile il rigetto della candidatura di un procuratore europeo delegato, indicando non solo il criterio di ammissibilità non soddisfatto ma anche le ragioni concrete della valutazione; un rinvio generico al parere del gruppo di lavoro, non comunicato al candidato, non basta. In applicazione di tale principio, il Tribunale annulla la decisione di rigetto per violazione dell’obbligo di motivazione, ma respinge la domanda di risarcimento perché non è provato il nesso causale per il danno materiale né un danno morale autonomamente risarcibile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/1939
  • Decisione n. 13/2020 della Procura europea
  • Direttiva (UE) 2017/1371
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 134 e 135

Rigetto della candidatura a procuratore europeo delegato e difetto di motivazione

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto dalla sig.ra Carmela Giuffrida contro la Procura europea, volto all’annullamento della decisione n. 38/2022, del 14 settembre 2022, con cui è stata respinta la sua candidatura alle funzioni di procuratore europeo delegato in Italia, nonché al risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente derivati dal rigetto.

Fatti e procedimento principale

Il CSM italiano aveva pubblicato un invito a presentare candidature per la designazione di procuratori europei delegati e aveva designato la ricorrente per il posto di Bari. La Procura europea, dopo una fase istruttoria condotta dal gruppo di lavoro previsto dalla decisione n. 13/2020, aveva adottato la decisione impugnata rigettando la candidatura. La ricorrente aveva chiesto anche la produzione di documentazione interna, nonché l’audizione del procuratore europeo per l’Italia.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama soprattutto:

  • il regolamento (UE) 2017/1939, in particolare l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, sulla nomina dei procuratori europei delegati;
  • la decisione n. 13/2020 della Procura europea, in particolare gli articoli 1, 3, 4 e 5, relativi alla procedura di valutazione e alla motivazione del rigetto;
  • l’articolo 296 TFUE, sull’obbligo di motivazione;
  • gli articoli 263 TFUE e 268 TFUE, sulla domanda di annullamento e sulla domanda risarcitoria.

Censure della ricorrente

La ricorrente sosteneva, in sintesi, che:

  • la Procura europea avesse violato la decisione n. 13/2020, non chiedendo prima informazioni supplementari alle autorità italiane e avvalendosi impropriamente del gruppo di lavoro;
  • la composizione del gruppo di lavoro fosse incompatibile con il principio di buona amministrazione;
  • la decisione impugnata fosse priva di motivazione sufficiente e viziata da errore manifesto di valutazione;
  • il rigetto fosse stato adottato per uno sviamento di potere;
  • la decisione avesse cagionato danni materiali e morali risarcibili.

Valutazione del Tribunale sulla procedura di nomina

Il Tribunale interpreta la decisione n. 13/2020 come un atto vincolante per la Procura europea. Rileva poi che l’articolo 1, paragrafo 2, obbliga a chiedere informazioni supplementari allo Stato membro solo se i documenti trasmessi non siano sufficienti; se invece la documentazione è completa ma non conclusiva, il ricorso al gruppo di lavoro è disciplinato dall’articolo 3 della stessa decisione. Ne consegue che la Procura europea poteva legittimamente adire il gruppo di lavoro senza chiedere ulteriori documenti all’Italia.

Quanto alla consultazione del procuratore europeo italiano, il Tribunale osserva che essa è espressamente prevista dalla decisione n. 13/2020. Parimenti infondata è la censura sulla composizione del gruppo di lavoro: nessuna norma del regolamento 2017/1939, del regolamento interno o della decisione n. 13/2020 impone la struttura auspicata dalla ricorrente.

Difetto di motivazione: accoglimento del primo motivo

Sul punto decisivo, il Tribunale constata che la decisione impugnata indicava solo in modo generico che la candidata non aveva dimostrato sufficiente esperienza pratica nelle indagini, azioni penali e incriminazioni relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o, in generale, a reati finanziari. Tuttavia, le ragioni concrete del rigetto emergevano solo dal parere del gruppo di lavoro, che non era stato allegato alla decisione né comunicato alla ricorrente.

Il richiamo generico al parere del gruppo di lavoro e alla sua conclusione, non accompagnato dalle ragioni dettagliate della valutazione, non consente alla destinataria di comprendere pienamente il percorso logico seguito dall’istituzione. Il Tribunale ritiene perciò violato l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE e all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 13/2020. Su tale base annulla la decisione impugnata, senza esaminare gli ulteriori profili del primo motivo né il secondo motivo.

Domanda di risarcimento e responsabilità extracontrattuale

La domanda di risarcimento viene respinta. Per il danno materiale, il Tribunale ritiene che le spese di viaggio e le altre conseguenze dedotte dalla ricorrente non siano collegate da un nesso causale sufficientemente diretto alla decisione impugnata; in particolare, la candidata non aveva alcuna garanzia di nomina al momento in cui ha sostenuto le spese.

Per il danno morale, il Tribunale osserva che l’annullamento della decisione illegittima costituisce, in linea di principio, una riparazione adeguata e sufficiente, salvo prova di un pregiudizio ulteriore, che nel caso di specie non è stata fornita. Né risulta dimostrata, in relazione all’asserito ritardo procedurale, una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica idonea a fondare la responsabilità dell’Unione. La domanda risarcitoria è quindi respinta integralmente.

Dispositivo e spese

Il Tribunale:

  • annulla la decisione n. 38/2022 della Procura europea;
  • respinge il ricorso per il resto;
  • condanna la Procura europea alle spese, ritenendola sostanzialmente soccombente.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, nelle procedure di nomina interne alla Procura europea, il rispetto della motivazione è essenziale: il candidato deve poter comprendere non solo il criterio astratto ritenuto non soddisfatto, ma anche le ragioni concrete della valutazione negativa. Inoltre, il semplice annullamento dell’atto illegittimo può già soddisfare, di regola, il pregiudizio morale allegato, salvo prova di un danno ulteriore e autonomo.

Come è indicizzato

Materieprocura europeanomina di personale/dirigenti pubblici europeiobbligo di motivazioneresponsabilità extracontrattuale dell'unionediritto istituzionale ue

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