Tribunale, Sentenza T-123/22
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 10 July 2024. — Ecocert India Pte Ltd v European Commission. — Agriculture – Implementing Regulation (EU) 2021/2325 – Imports into the European Union of organic products from third countries – Recognition of third countries – Execution of controls and certification of products by control bodies – Decision to withdraw an establishment from the list of recognised control bodies for India appearing in the list of recognised third countries – Competence of the Commission – Rights of the defence – Proportionality – Equal treatment – Legal certainty – Legitimate expectations. — Case T-123/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Ecocert India contro il regolamento di esecuzione che la rimuoveva dalla lista degli organismi di controllo riconosciuti per l’India ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’UE. Ha ritenuto che la Commissione fosse competente ad adottare la misura, che non vi fosse violazione dei diritti della difesa e che le censure relative a errore manifesto, proporzionalità e principi generali fossero infondate. La pronuncia chiarisce l’ampiezza dei poteri di supervisione della Commissione nel regime transitorio dei paesi terzi riconosciuti in materia bio.
Impugnazione dell’atto della Commissione che ha espunto Ecocert India dalla lista dei controlli autorizzati per l’India nel settore dei prodotti biologici importati nell’Unione
La questione giuridica
Se la Commissione fosse competente a rimuovere un singolo organismo di controllo dalla lista relativa all’India; se la procedura adottata violasse i diritti della difesa; se la misura fosse viziata da errori manifesti di valutazione; se fosse sproporzionata; se violasse i principi di parità di trattamento e non discriminazione; e se ledessero i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, nel regime transitorio relativo ai paesi terzi riconosciuti per equivalenza in materia di prodotti biologici, la Commissione è competente, ai sensi dell’articolo 48, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2018/848 e dell’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato 2021/1342, non solo a modificare la lista dei paesi terzi riconosciuti, ma anche a modificare le relative "specificazioni", ivi compresa la rimozione di un organismo di controllo dalla lista degli organismi riconosciuti per un determinato paese. Tale misura ha natura generale, sicché non impone, in assenza di una previsione espressa, un previo contraddittorio individuale; inoltre la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nella supervisione dei paesi terzi riconosciuti e la decisione impugnata non è risultata viziata da errore manifesto, sproporzione o violazione dei principi di eguaglianza, certezza del diritto o legittimo affidamento.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 834/2007
- Articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007
- Regolamento (CE) n. 1235/2008
- Articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1235/2008
- Regolamento (UE) 2018/848
- Articolo 45 del regolamento (UE) 2018/848
- Articolo 48 del regolamento (UE) 2018/848
- Regolamento delegato (UE) 2021/1342
- Articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/1342
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325
- Regolamento (UE) n. 182/2011
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
Rimozione di Ecocert India dalla lista degli organismi di controllo riconosciuti per l’India
La causa riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Ecocert India Pte Ltd contro l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, nella parte in cui, con l’allegato I, la Commissione ha espunto la società dalla lista degli organismi di controllo riconosciuti per l’India nel sistema di equivalenza per l’importazione di prodotti biologici nell’Unione. Il Tribunale, Sezione settima, ha respinto il ricorso con sentenza del 10 luglio 2024.
Contesto normativo
Il quadro giuridico è costruito attorno al regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare all’articolo 33, che disciplinava l’importazione di prodotti biologici da paesi terzi riconosciuti per equivalenza, e al regolamento (CE) n. 1235/2008, che attuava il sistema delle liste dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti. Il regime è poi stato assorbito dal regolamento (UE) 2018/848, in particolare dagli articoli 45 e 48, che mantengono in via transitoria il riconoscimento dei paesi terzi fino al 31 dicembre 2026. Rileva anche il regolamento delegato (UE) 2021/1342, che specifica le regole per la supervisione della riconoscimento dei paesi terzi e le misure adottabili dalla Commissione, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 impugnato.
Fatti essenziali
Ecocert India era un organismo privato indiano abilitato a svolgere controlli e a rilasciare certificati di ispezione per l’importazione nell’UE di prodotti biologici e in conversione provenienti dall’India. Nel 2020 aveva preso in carico la certificazione di Unjha Agro e aveva emesso vari certificati di ispezione, successivamente coinvolti in notifiche OFIS relative a partite di semi di sesamo contaminate da ossido di etilene (ETO). Dopo consultazione pubblica e scambio di osservazioni con l’impresa, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione contestato, motivando l’esclusione con l’elevato numero di notifiche OFIS, con la presenza di contaminazione da ETO, con la carente reazione degli organismi di controllo e con il mancato rispetto, da parte di alcuni di essi, del perimetro del riconoscimento dell’India.
Le questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale ha affrontato sei motivi principali:
- incompetenza della Commissione a rimuovere un singolo organismo di controllo dalla lista dell’India;
- violazione dei diritti della difesa;
- errori manifesti di valutazione;
- violazione del principio di proporzionalità;
- violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione;
- violazione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.
Competenza della Commissione
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di incompetenza. Ha rilevato che, durante il periodo transitorio disciplinato dal regolamento 2018/848, la Commissione conserva il potere di supervisionare i paesi terzi riconosciuti sulla base delle relazioni annuali e di "qualsiasi altra informazione ricevuta", potendo modificare la lista mediante atti di esecuzione. Il concetto di "specificazioni" della lista, contenuto nell’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato 2021/1342, va letto alla luce dell’articolo 7 del regolamento n. 1235/2008 e dell’allegato III di tale regolamento, che includevano anche i dati sugli organismi di controllo riconosciuti. Da ciò il Tribunale ha dedotto che la Commissione poteva anche eliminare un organismo di controllo dalla lista relativa a un paese terzo riconosciuto, senza che ciò fosse riservato esclusivamente all’autorità nazionale del paese terzo.
Diritti della difesa e natura generale dell’atto
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha qualificato la misura come atto di portata generale, non come decisione individuale rivolta alla ricorrente. In assenza di una previsione espressa, gli atti di portata generale non impongono, per loro preparazione, un diritto individuale di essere sentiti o di accedere al fascicolo. In ogni caso, la Commissione aveva aperto una consultazione sul progetto di regolamento, durante la quale la ricorrente aveva presentato osservazioni scritte e partecipato a una videoconferenza. Ne ha concluso che non vi era stata violazione dei diritti della difesa.
Errori manifesti di valutazione
Sul terzo motivo, il Tribunale ha ricordato l’ampio margine di discrezionalità della Commissione nella vigilanza sui paesi terzi riconosciuti in materia di agricoltura biologica. Ha quindi limitato il controllo giurisdizionale all’assenza di errore manifesto o sviamento di potere. Con riferimento alla contaminazione da ETO, ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che, nel settembre 2020, il rischio fosse ignoto agli operatori e alle autorità competenti, né che mancassero metodi o laboratori per l’analisi. Ha inoltre rilevato carenze nei controlli e nelle azioni correttive adottate da Ecocert India, valorizzando anche i rilievi formulati da APEDA nei rapporti annuali sulla limitata esperienza degli ispettori e sulla mancanza di controlli supplementari non annunciati. Infine, ha dichiarato inammissibile, perché nuova e non giustificata, la censura relativa alla classificazione dei semi di sesamo come prodotti trasformati fuori dal perimetro del riconoscimento dell’India.
Proporzionalità
Il Tribunale ha escluso la violazione del principio di proporzionalità. Ha osservato che la Commissione, nel quadro di un’ampia discrezionalità, poteva ritenere necessaria la rimozione dell’organismo di controllo per garantire la protezione della salute umana e l’affidabilità del sistema di controllo. La ricorrente non aveva provato in modo convincente l’effetto devastante della misura sulle esportazioni indiane né dimostrato che una mera supervisione o sospensione avrebbe assicurato un risultato equivalente. Il fatto che APEDA avesse applicato sanzioni diverse non impediva alla Commissione di adottare misure più rigorose.
Parità di trattamento e non discriminazione
Quanto al quinto motivo, il Tribunale ha osservato che il principio di parità di trattamento non consente di invocare a proprio vantaggio l’eventuale illegittimità commessa a favore di terzi. Poiché la ricorrente non aveva messo in discussione la fondatezza della propria rimozione, l’eventuale mancata adozione di misure analoghe nei confronti di altri organismi di controllo non poteva incidere sulla legittimità della sua esclusione. Sono stati quindi respinti anche i profili relativi alla presunta mancanza di supervisione diretta della Commissione e alla partecipazione di altri organismi alla ricostruzione della catena della contaminazione.
Certezza del diritto e legittimo affidamento
Sul sesto motivo, il Tribunale ha ricordato che, nel settore della politica agricola comune, gli operatori economici non possono confidare nel mantenimento di una situazione normativa o fattuale suscettibile di mutare nell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione. Ha quindi escluso che l’inclusione della ricorrente nella lista dal 2006 o la previsione del termine del 31 dicembre 2026 per il riconoscimento transitorio potessero fondare un legittimo affidamento alla non revisione della sua posizione prima di tale data. Ha anche respinto la tesi secondo cui la ricorrente sarebbe stata estromessa senza preavviso in violazione della certezza del diritto.
Dispositivo
Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso e condannato Ecocert India Pte Ltd alle spese. La sentenza conferma che, nel sistema di riconoscimento dei paesi terzi per l’importazione di prodotti biologici, la Commissione dispone di un potere di controllo sostanziale, comprensivo della possibilità di incidere sugli organismi di controllo nominativamente indicati nelle liste dei paesi riconosciuti.
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