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Sentenza

Sentenza n. 226/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 82/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.02.2024.

Giustizia amministrativa202501610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 82/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutivo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito e, secondo quanto accertato dal TAR, è rimasto inadempiente rispetto alle statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, la rituale notificazione al Ministero e la perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di una pronuncia definitiva, il suo passaggio in giudicato, la rituale notificazione all'amministrazione e la perdurante mancata esecuzione delle statuizioni giudiziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato, detraendo le somme o le prestazioni eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, anche con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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