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Sentenza

Sentenza n. 1686/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 178/2025 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 08.04.2025.

Giustizia amministrativa202600471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza n. 178/2025 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 178/2025 del Tribunale di Ravenna, pubblicata l'8 aprile 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'11 marzo 2026. La decisione era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione e della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Hanno dedotto la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza dei ricorrenti, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, e alla restituzione del contributo unificato; le spese sono distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, subordinando l'intervento all'ulteriore inadempimento e all'istanza della parte.

Massime di principio

  • Accertata la persistente inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di eseguirne le statuizioni entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione qualora questa non esegua il giudicato entro il termine assegnato e su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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