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Sentenza

Sentenza del 13/10/2020 n. 2963 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Principio del contraddittorio - Diritto di difesa. (prima massima) Notificazioni - Processo tributario. (seconda massima)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'omessa o irrituale comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione (cioè l'assenza di invio oppure l'invio senza rispetto del termine minimo di almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza) ha determinato la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, previste dall'art. 31 del d.lgs. n. 546/1992, incidendo sulla validità del procedimento e della successiva decisione.

La decisione

La giurisprudenza ha ritenuto la nullità del procedimento e della decisione della Commissione tributaria in caso di omessa o tardiva comunicazione dell'avviso d'udienza, per violazione dell'art. 31 d.lgs. 546/92 e del diritto di difesa. Tuttavia tale nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 156, comma terzo, c.p.c. quando, nonostante l'omessa o irrituale comunicazione, la parte abbia comunque conosciuto la fissazione dell'udienza (es. presenza effettiva all'udienza pubblica o deposito di memorie/documenti ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 546/92), raggiungendo così lo scopo dell'atto.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Stabilisce il termine minimo per la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (almeno trenta giorni liberi); la sua inosservanza integra violazione del diritto di difesa e del contraddittorio e genera nullità del procedimento/decisione.

  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Regola il deposito di memorie e documenti; il deposito tempestivo può essere prova della conoscenza dell'udienza e quindi elemento per la sanatoria dell'irregolarità notificativa.

  • Codice di procedura civile

    Consente la sanatoria degli atti viziati quando è raggiunto lo scopo dell'atto stesso; applicato in sede tributaria per ritenere sanata la nullità se la parte ha effettivamente conosciuto la fissazione dell'udienza (es. presenza o deposito di atti).

  • CTR Lazio

    sent. 23607/5/2012; ord. 11487/5/2013; ord. 1786/5/2016; ord. 21224/5/2006

    Giurisprudenza di merito richiamata che conferma il principio della nullità per omessa/tardiva comunicazione e la possibilità di sanatoria quando sia dimostrabile la conoscenza dell'udienza da parte della parte interessata.

Massime di principio

  • La comunicazione dell'avviso d'udienza deve rispettare il termine di almeno trenta giorni liberi: la sua violazione compromette il diritto di difesa e il contraddittorio e determina nullità.
  • La nullità scaturente da omessa o tardiva comunicazione riguarda tanto l'atto di comunicazione mancante quanto quello effettuato senza rispetto del termine previsto dalla legge.
  • La nullità è eliminabile se è dimostrabile che la parte ha comunque conosciuto la fissazione dell'udienza (es. presenza in udienza pubblica o deposito di memorie/documenti), ai sensi dell'art. 156, comma terzo, c.p.c.
  • In casi simili il giudice valuta non solo l'irregolarità formale della notificazione, ma anche l'effettiva lesione del diritto di difesa: la presenza o il comportamento della parte possono far ritenere inefficace il vizio.
  • Per evitare rischi di nullità, l'amministrazione e la cancelleria devono documentare l'osservanza dei termini di comunicazione; il privato, invece, può opporre la nullità o dimostrare la conoscenza dell'udienza per sanare l'irregolarità.

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