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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00045/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Nola che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP nel procedimento a carico di Manzo Eutilia. Lamentava la violazione dell'art. 410-bis c.p.p., in relazione agli artt. 178 e ss. c.p.p., per omessa notifica alla persona offesa (nonostante avesse sottoscritto il foglio con l'avviso e la facoltà di essere informato) della richiesta di archiviazione del P.M. del 14/06/2024, circostanza che gli avrebbe precluso il diritto di proporre opposizione e avrebbe determinato la nullità del decreto per violazione del diritto al contraddittorio (richiamando anche artt. 408 e 178 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 410-bis, così come modificato dalla legge n. 103/2017, pur consentendo il reclamo avverso l'archiviazione, esclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo per dedurne vizi elencati nell'art. 606 c.p.p.; la cassazione è ammessa solo quando si deduca l'abnormità dell'atto gravato. Poiché il ricorrente non aveva allegato profili di abnormità ma soltanto presunte illegittimità e vizi procedurali, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., essendosi rilevata colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Consente il reclamo contro il decreto di archiviazione ma esclude che la decisione sul reclamo sia impugnabile in Cassazione per i vizi previsti dall'art. 606 c.p.p.; la Cassazione è ammessa solo per denunciare l'abnormità dell'atto gravato.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per dedurre violazioni procedurali; la Corte osserva che tali vizi non sono il corretto oggetto del ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo ex art. 410-bis.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al diritto della persona offesa all'informazione e al contraddittorio; la Corte non ha ritenuto che la deduzione della mancata notifica, così formulata, sia idonea a rendere ammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo.

  • art. 408 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio; la Corte non ha accolto tale doglianza in sede di cassazione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma di ammissibilità che disciplina i motivi dei ricorsi per cassazione; la Corte ha ritenuto violata tale disposizione perché il ricorso non denunciava l'abnormità ma soltanto vizi elencati in art. 606.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    Modifica l'assetto dell'art. 410-bis e ha escluso il precedente regime che consentiva altre impugnazioni, contribuendo alla limitazione delle possibilità di ricorso in Cassazione avverso le decisioni sul reclamo.

  • Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186

    Citata a supporto dell'affermazione della colpa del ricorrente nella proposizione di un ricorso determinante inammissibilità e quindi dell'applicabilità della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. contro il decreto di archiviazione è il rimedio ordinario per la persona offesa, ma la decisione sul reclamo non è normalmente impugnabile in Cassazione per vizi procedurali o di merito elencati nell'art. 606 c.p.p.
  • La Cassazione può intervenire dopo la decisione sul reclamo solo se il ricorso denuncia l'abnormità dell'atto impugnato (decisione priva di qualsiasi base nel materiale probatorio o manifestamente paradossale), non per semplici illegittimità procedurali come l'omessa notifica.
  • Se la persona offesa non viene notificata della richiesta di archiviazione pur avendo richiesto di essere informata, il rimedio corretto è agire tempestivamente con il reclamo al GIP; contestazioni formative sulla mancata notifica devono essere formulate e sostenute già in sede di reclamo.
  • Per evitare l'inammissibilità in Cassazione, il ricorso deve essere costruito nei limiti e secondo le tipologie di censure ammesse (in particolare deducendo abnormità quando possibile) oppure valutare altri rimedi o prospettive processuali; ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
  • Chi intende essere informato della richiesta di archiviazione dovrebbe effettuare espressa richiesta e conservarne prova; in caso di omissione, è importante documentare tempestivamente il vizio e far valere ogni rimedio disponibile entro i termini procedurali.

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