Sentenza n. 4655/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 219/2024 pubblicata il 07/03/2024 RG n. 1549/2022 del Tribunale di Cassino nella persona del G.L. Dott. Raffaele Iannucci passata in giudicato con certificato del 10.07.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Cassino che riconosceva il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cassino n. 219/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente, per complessivi euro 1.000,00, e aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio con le modalità previste per i docenti di ruolo. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero, costituitosi tardivamente con atto di stile, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovato l’inadempimento del Ministero e applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha affermato che dal giudicato ordinario deriva il diritto della ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente rispetto all’applicazione dell’astreinte, nell’esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La condanna al pagamento di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale del giudice, che può ravvisare ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte; nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento è stata ritenuta ragione esimente.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua le modalità di attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente, richiamate dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve assicurare l’attribuzione della prestazione riconosciuta dal titolo, senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali già accertati nel giudizio definito con il giudicato.
- L’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato non supera l’allegazione dell’inadempimento formulata dal creditore, alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Quando l’Amministrazione non abbia eseguito il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin dallo stesso provvedimento un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
- La nomina del commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento può costituire ragione ostativa alla condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in quanto misura idonea ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
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