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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11479/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza d'appello che aveva annullato un avviso di accertamento per il pagamento del Contributo Unico Patrimoniale (CUP) dovuto per l'occupazione di suolo pubblico da parte delle infrastrutture di telecomunicazione. Wind Tre sosteneva di non aver "occupato" materialmente il suolo pubblico in quanto forniva servizi di telefonia avvalendosi, anche in via "virtuale" (es. accesso VULA), delle infrastrutture di terzi (TIM/Open Fiber). Il Tribunale aveva ritenuto che l'accesso "virtuale" non costituisse "utilizzo materiale" e quindi esentasse Wind Tre, applicando un'interpretazione favorevole dell'art. 1, comma 831 della l.160/2019 sulla base della norma di interpretazione autentica (art.5, comma 14-quinquies d.l.146/2021). Il Comune denunciava la violazione di norme e la errata interpretazione, sostenendo che il fornitore di servizi che si avvale materialmente della rete altrui (anche tramite accesso virtuale) è soggetto al pagamento del CUP e che l'esenzione prevista dalla norma di interpretazione autentica riguarda solo i soggetti titolari di contratti di vendita di beni distribuiti al cliente finale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo fondato il motivo. La Corte ha affermato che la distinzione tra "uso materiale" e "uso virtuale" operata dal Tribunale è errata in iure: anche l'accesso "virtuale" comporta, per ragioni fisiche e giuridiche, un uso materiale dell'infrastruttura (la trasmissione di segnali è un uso materiale della rete) e, quindi, il gestore di servizi telefonici che si avvale della rete altrui è obbligato al pagamento del CUP. La Corte ha altresì precisato che la norma di interpretazione autentica (art.5, comma 14-quinquies d.l.146/2021) è da intendersi restrittivamente e riguarda l'esenzione per chi è titolare del contratto di vendita di beni distribuiti alla clientela finale (ipotesi non estensibile ai servizi di telefonia). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Lodi, in diversa composizione, con il principio di diritto espresso: "il gestore di servizi telefonici il quale si avvalga dell'accesso 'virtuale' ad una rete di proprietà altrui (ad es., mediante tecnologia VULA) è obbligato al pagamento del CUP". Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • legge 27.12.2019 n.160 (art.1, comma 831)

    disposizioni sul Contributo Unico Patrimoniale, riferito all'occupazione del suolo pubblico e all'obbligo in capo a chi si avvale dell'"utilizzo materiale" dell'infrastruttura

    la Corte interpreta la norma nel senso che il CUP è dovuto da chi si avvale dell'uso materiale dell'infrastruttura che occupa il suolo pubblico; l'accesso "virtuale" che consente la trasmissione di segnali costituisce comunque uso materiale

  • d.l. 146/2021, art.5 comma 14-quinquies (convertito dalla l.215/2021)

    la norma di interpretazione autentica dispone che l'art.1, comma 831, si interpreta nel senso che: a) quando vi sia separazione tra titolare delle infrastrutture e titolari del contratto di vendita del bene distribuito la misura del canone è dovuta solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione; b) per alcune occupazioni permanenti il canone minimo è stabilito in 800 euro

    la Corte ritiene che tale norma di interpretazione autentica non si applichi ai fornitori di servizi telefonici che non 'vendono beni' alla clientela finale: l'esenzione è strettamente riferita ai contratti di vendita di beni e va interpretata restrittivamente

  • Codice di procedura civile, art.115

    richiamato per principio di notorietà sui fatti tecnici (esistenza di fatto che i servizi telefonici funzionano grazie all'elettricità e alla trasmissione di segnali)

  • Codice civile, art.814

    richiamato per classificare il segnale elettrico come bene mobile, a supporto della tesi che la trasmissione di segnali comporta un utilizzo materiale dell'infrastruttura

  • Codice civile, art.1470

    richiamato in relazione alla nozione di 'vendita' e al fatto che il fornitore di servizi telefonici eroga un servizio e non trasferisce la proprietà del bene, dunque non rientra nella categoria di 'titolare del contratto di vendita' prevista dall'interpretazione autentica

Massime di principio

  • L'operatore di servizi di telefonia che utilizza la rete di terzi anche mediante accesso "virtuale" (es. VULA) va considerato utilizzatore dell'infrastruttura e può essere obbligato al pagamento del CUP: la distinzione tra 'uso materiale' e 'uso virtuale' non esclude l'obbligo fiscale.
  • L'esenzione prevista dalla norma di interpretazione autentica (art.5, comma 14-quinquies d.l.146/2021) è di interpretazione restrittiva e riguarda soggetti che siano effettivamente titolari di contratti di vendita di beni distribuiti alla clientela finale; non si estende automaticamente ai fornitori di servizi.
  • Per valutare l'obbligo del CUP è rilevante l'effettivo beneficio commerciale derivante dall'uso della rete: se il fornitore eroga servizi che non sarebbero fornibili senza l'accesso alla rete altrui, ciò è indizio di utilizzazione e può giustificare l'imposizione del contributo.
  • Le amministrazioni comunali possono legittimamente richiedere il CUP anche in presenza di tecniche di accesso virtuale; tuttavia la valutazione andrà fatta caso per caso e può richiedere accertamenti tecnici sul grado di dipendenza dall'infrastruttura altrui.
  • Gli operatori di rete e i fornitori di servizi dovrebbero chiarire contrattualmente i rapporti di accesso e i relativi oneri (incluso il CUP) per ridurre il contenzioso; clausole che attribuiscono espressamente l'onere del contributo al soggetto che beneficia economicamente dell'accesso sono utili ma non escludono il potere impositivo dell'ente locale.
  • Le norme di interpretazione autentica che prevedono esenzioni sono di stretta interpretazione: in caso di dubbio, la qualificazione giuridica del rapporto (vendita di beni vs erogazione di servizi) è determinante per stabilire l'applicabilità dell'esenzione.

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