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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11433/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva accolto l'appello del Comune di Orte riformando la decisione di primo grado e dichiarando dovuta l'IMU per l'anno 2012 su immobili siti nel Comune e posseduti per lo svolgimento dell'attività di interporto. La questione principale riguarda se gli immobili debbano essere esenti ex art. 7 d.lgs. n. 504/1992 (unità classificate o classificabili nelle categorie E/1-E/9) in ragione della loro destinazione funzionale pubblicistica, nonché se il presupposto impositivo ("possesso") fosse stato inaccuratamente individuato dato che la disponibilità derivava da una concessione di lavori pubblici e da una convenzione con la Regione Lazio (ossia mera detenzione/gestione e non proprietà). Inoltre si censurava l'uso della classificazione catastale D/7 (Docfa 2011) rispetto ad una successiva riclassificazione in E/1 nel 2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse: il difensore della ricorrente ha depositato un atto con cui rinunciava al ricorso rappresentando che la Regione Lazio aveva adempiuto al pagamento del tributo e si era assunta la legittimazione passiva. Pertanto il ricorso è stato dichiarato estinto. Non sono state regolate le spese in favore della parte resistente per la mancata attività difensiva di quest'ultima. È stato altresì precisato che non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato in questa fattispecie, atteso il carattere tassativo della misura per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (IMU), art. 7, comma 1, lett. b)

    art. 7, comma 1, lett. b)

    La disposizione individua un elenco di ipotesi di esenzione soggettiva (categorie E/1-E/9): la norma è da intendersi come elenco chiuso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; pertanto la destinazione di interporto non rientra automaticamente nell'esenzione se non espressamente prevista.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (IMU), art. 1, comma 2

    Ai fini IMU il presupposto impositivo è costituito dal "possesso" di fabbricati, aree fabbricabili e terreni; il possesso va inteso in senso ampio e comprende situazioni di detenzione/dispoinibilità anche se non coincidenti con la proprietà.

  • D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prevalenza del criterio sostanziale (destinazione funzionale) sulla classificazione formale; nella sentenza di merito tale argomentazione non è stata ritenuta idonea a estendere l'esenzione prevista dall'art. 7.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Prevede l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato in ipotesi eccezionali; la Corte ha richiamato il principio secondo cui tale misura sanzionatoria non trova applicazione oltre i casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (rilevata sulla estinzione)

    cfr. Cass. 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 14 luglio 2006, n. 15980

    Consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di rinuncia da parte dell'appellante e il sopravvenuto pagamento/assunzione del credito da parte di terzi determinano la sopravvenuta carenza d'interesse e l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.

Massime di principio

  • L'elenco delle esenzioni IMU previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 504/1992 va interpretato in modo restrittivo: non è ammessa l'estensione analogica a categorie non espressamente menzionate.
  • La qualificazione catastale formale (categoria attribuita in Docfa) è un elemento probatorio rilevante: la riclassificazione successiva non incide automaticamente sugli anni precedenti a meno che non sia dimostrata la rilevanza retroattiva della diversa destinazione.
  • Il "possesso" ai fini IMU (art. 1, co. 2) comprende varie tipologie di disponibilità, incluse forme di detenzione e gestione derivanti da concessioni: anche il concessionario/gestore può essere chiamato all'imposizione se sussiste la disponibilità effettiva degli immobili.
  • Se, nel corso del giudizio, il tributo viene pagato da un terzo che si assume la legittimazione passiva, ciò può far venir meno l'interesse del ricorrente e comportare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; in tal caso non si pronuncia sul merito.
  • In caso di estinzione per rinuncia o sopravvenuta carenza d'interesse, la regolazione delle spese e l'obbligo di ulteriori versamenti (es. contributo unificato aggiuntivo) dipendono dall'attività difensiva delle parti e dai casi tassativi previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

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