Cassazione Penale, Sentenza n. 39968/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza d'appello che aveva assolta Cardella per desistenza volontaria (capo a) e aveva assolto Ceccaroni e Passalacqua per non aver commesso il fatto (capo b). Contestava: 1) errori nell'applicazione dell'art. 56 cod. pen. riguardo a Cardella, sostenendo che la vicenda non fosse desistenza volontaria siccome la rinuncia di Cardella non ha annullato il contributo al fatto collettivo né impedito l'azione dei complici (la mancata consumazione dipese dalla temporizzazione delle casse, non dalla rinuncia personale); 2) carenza di motivazione rafforzata e errata valutazione delle chiamate di correità con riferimento a Ceccaroni e Passalacqua, atteso che le dichiarazioni dei collaboratori/testimoni e riscontri documentali anagrafici e di parentela fornivano indicazioni circostanziate del loro ruolo e della base logistica.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Sotto il profilo della desistenza (capo a) ha affermato che la rinuncia di Cardella non aveva prodotto il quid pluris necessario a qualificare la desistenza volontaria perché non ha annullato il contributo collettivo né influenzato l'azione degli altri. Quanto al capo b) ha rilevato carenza della motivazione rafforzata dell'appello e omesso confronto specifico con la sentenza di primo grado e con le prove di riscontro. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo esame; nel dispositivo, come riportato, è espressamente annullata la decisione nei confronti di Ceccaroni Vito, con ordine di nuovo esame anche per gli altri profili indicati.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
La Corte precisa che, nel reato plurisoggettivo, la desistenza volontaria richiede un 'quid pluris' consistente nell'eliminazione del contributo personale alla realizzazione collettiva e nell'annullamento delle conseguenze prodotte fino a quel momento; la semplice interruzione della propria azione, se non incide sulla condotta degli altri e non impedisce l'evento, non integra la desistenza non punibile
artt. 110, 112, 628 cod. pen.
concorso nel reato; norme sulla rapina e tentativo
Rilevate le regole sul concorso di persone nel reato e sul tentativo: la responsabilità dei coautori si valuta in relazione al contributo complessivo e all'effetto della eventuale desistenza di uno di essi sulla commissione del reato
Giurisprudenza consolidata (Sez.2, n.22503 del 24/04/2019; Sez.4, n.24439 del 16/06/2021; SS.UU. n.33748/2005)
sentenze richiamate nella motivazione
Si richiamano principi giurisprudenziali: a) la necessità del quid pluris per la desistenza nel reato pluripersonale; b) l'obbligo del giudice d'appello che assolve in riforma di motivare in modo rafforzato e di confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza di primo grado quando riforma completamente la decisione
Massime di principio
- La desistenza volontaria in reati plurisoggettivi richiede più della mera rinuncia personale: è necessario che la rinuncia neutralizzi il contributo fornito e interrompa la causalità degli altri complici verso l'evento.
- Se la mancata consumazione del reato dipende da fattori esterni (es. dispositivi temporizzati) e non dalla rinuncia autonoma di un concorrente, non può riconoscersi la desistenza non punibile ai sensi dell'art. 56.
- Quando la Corte d'appello assolve in riforma una condanna di primo grado, deve fornire una motivazione rafforzata: indicare le linee del diverso ragionamento probatorio e confutare puntualmente i principali argomenti della sentenza impugnata.
- Le chiamate di correità devono essere valutate con attenzione: dichiarazioni specifiche, circostanziate e riscontrate da elementi oggettivi (anagrafiche, documentali, riscontri testimoniali) possono costituire prova se il giudice le confronta e motiva il loro valore probatorio.
- In presenza di carenze motivazionali o di errata applicazione dei principi sulla desistenza o sulla valutazione della prova, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame, richiedendo alla Corte d'appello di riformulare compiutamente la valutazione delle prove.
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