Sentenza n. 2170/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico per la concessione temporanea di un’area del Parco Piersanti Mattarella, già Giardino Inglese, destinata alla collocazione di un parco giochi, nonché atti comunali diretti all’esecuzione dell’ordinanza sindacale di sgombero n. 1 del 5 aprile 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico comunale e gli atti con cui il Comune aveva disposto l’esecuzione dell’ordinanza di sgombero dell’area precedentemente occupata per l’esercizio del parco giochi. Ha dedotto, in sintesi, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, errore in fatto, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, buona fede e leale collaborazione. Ha inoltre denunciato la violazione della l. 337/1968, dell’art. 9 della medesima legge, degli artt. 134, 135, 136, 142, 143, 146 e 152 d.lgs. 42/2004, dell’art. 21-septies l. 241/1990 e dei principi di legalità formale e sostanziale. Le censure miravano sostanzialmente a rimettere in discussione l’esecuzione dello sgombero, il mancato rinnovo delle precedenti concessioni di suolo pubblico e le valutazioni della Soprintendenza circa l’incompatibilità delle giostre e delle opere esistenti con il valore culturale e monumentale del Giardino Inglese. Il ricorrente contestava anche la legittimità dell’avvio di una nuova procedura pubblica per la concessione dell’area.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze riguardassero atti già esaminati o comunque presupposti rispetto al precedente giudizio instaurato dal ricorrente contro lo sgombero e il diniego delle istanze di concessione, conclusosi con il rigetto sia in primo grado sia in appello davanti al CGARS. In quel giudizio erano già stati acquisiti e conosciuti gli atti della Soprintendenza, i pareri negativi, le valutazioni sull’abusività di alcune opere, l’incompatibilità delle strutture con il bene culturale e il progetto di restauro finanziato con fondi PNRR. Tali atti non potevano quindi essere contestati per la prima volta nel nuovo giudizio, essendo divenuti non più utilmente impugnabili. Il Collegio ha valorizzato il carattere culturale del Giardino Inglese, la scadenza delle precedenti concessioni al 31 dicembre 2020, l’assenza di un diritto o di un’aspettativa al rinnovo e la sopravvenuta occupazione sine titulo. Ha ritenuto legittimo lo sgombero quale atto dovuto per ripristinare lo stato dei luoghi e restituire alla collettività il pieno godimento del bene pubblico. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il diniego di rinnovo di una concessione di suolo pubblico non richiede una motivazione analitica pari a quella necessaria per concedere in via privata l’uso esclusivo del bene, fermo restando il rispetto della ragionevolezza. Le valutazioni della Soprintendenza sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta incongruenza o illogicità, vizi non ravvisati nel caso concreto. Il ricorso è stato pertanto respinto; le spese sono state compensate. È stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione separata della parcella.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione e l’adeguatezza dell’istruttoria risultano soddisfatti quando il provvedimento richiama elementi istruttori e ragioni sostanziali idonei a fondare il diniego e lo sgombero.
art. 21-septies l. 241/1990
La deduzione della nullità non è stata accolta; il ricorrente non ha dimostrato la presenza di un difetto assoluto di attribuzione o di altri elementi idonei a determinare la nullità degli atti impugnati.
art. 57-bis d.lgs. 42/2004
La collocazione di strutture e l’utilizzo di un bene culturale devono essere valutati nell’ambito della tutela e valorizzazione del bene, non potendo essere trattati come una semplice concessione ordinaria di suolo pubblico.
art. 106 d.lgs. 42/2004
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
L’uso individuale del bene culturale è subordinato alla compatibilità della destinazione richiesta con la funzione e i valori culturali del bene.
artt. 134, 135, 136, 142, 143, 146 e 152 d.lgs. 42/2004
Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente in relazione alla tutela paesaggistica e culturale, ma le relative censure sono state ritenute non accoglibili, anche perché riferite ad atti e valutazioni già conosciuti e non tempestivamente impugnati.
l. 337/1968
La violazione della disciplina sugli spettacoli viaggianti e sulle attrazioni è stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata ritenuta idonea a superare le ragioni di tutela culturale e di ripristino dell’area.
Massime di principio
- Il concessionario di un bene pubblico non vanta, alla scadenza del rapporto, alcun diritto o aspettativa qualificata al rinnovo della concessione; l’amministrazione può decidere di non rinnovare il titolo e di destinare diversamente il bene, purché agisca entro i limiti della ragionevolezza.
- Il diniego di proroga o rinnovo di una concessione di suolo pubblico non richiede, di regola, una motivazione analitica pari a quella necessaria per concedere a un privato l’uso esclusivo del bene, poiché la titolarità pubblica del bene abilita l’amministrazione a negarne la protrazione.
- Una volta scaduto il titolo concessorio, la permanenza del privato nell’area pubblica diviene sine titulo e l’ordine di sgombero costituisce atto diretto al ripristino dello stato di diritto e alla restituzione del bene alla collettività.
- L’uso individuale di un bene culturale può essere autorizzato o concesso soltanto per finalità compatibili con la destinazione culturale del bene; l’amministrazione deve quindi valutare l’incidenza delle strutture e dell’attività sull’integrità, sulla morfologia e sui valori storici del bene.
- Le valutazioni della Soprintendenza sulla compatibilità di un intervento con il valore culturale o monumentale del bene costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, incongruenza, travisamento o carenza istruttoria.
- Gli atti presupposti già conosciuti e non tempestivamente impugnati non possono essere contestati surrettiziamente mediante l’impugnazione di successivi atti consequenziali, quando le nuove censure mirino sostanzialmente a rimettere in discussione il contenuto ormai consolidato dei primi.
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