Cassazione Penale, Sentenza n. 34364/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione al decreto penale di condanna notificato il 13/03/2020, proposta tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 26/05/2020; il ricorrente deduce l'inosservanza delle norme sui termini per proporre opposizione, invocando le disposizioni emergenziali connesse al COVID-19 (art. 83 d.l. 18/2020 e art. 36 d.l. 23/2020) che avrebbero inciso sui termini e sulle modalità di deposito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'opposizione al decreto penale di condanna è un'atto di impugnazione soggetto alle forme tassative previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p.; la presentazione mediante PEC, nel periodo di riferimento antecedente all'entrata in vigore del d.l. 137/2020, non era consentita e quindi l'atto è inammissibile. È richiamata la giurisprudenza che stabilisce che, per gli invii tramite servizio postale, fa prova la data di spedizione e non quella di ricezione. La Corte ha inoltre precisato che le misure emergenziali COVID non avevano esteso l'uso della PEC alle impugnazioni penali fino alle specifiche e limitate previsioni del d.l. 137/2020; infine ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 582 cod. proc. pen.
Disciplina le forme per la presentazione delle impugnazioni; la Corte ricorda che l'opposizione al decreto penale è impugnazione soggetta a forme tassative
art. 583 cod. proc. pen.
Completa la disciplina sulle forme e modalità di presentazione delle impugnazioni; richiamato a conferma della tassatività delle modalità
d.l. 17/03/2020 n. 18, art. 83 (conv. legge 24/04/2020 n. 27)
Norma emergenziale richiamata dal ricorrente: la Corte rileva che non ha esteso l'uso della PEC alle impugnazioni penali (la disposizione ha limitato talune deroghe ai soli ricorsi civili)
d.l. 28/10/2020 n. 137, art. 24, comma 4
Introduzione successiva che ammette l'uso della PEC per atti di parte nel procedimento penale solo nei casi in cui il codice non preveda forme specifiche; inoltre stabilisce l'obbligo di invio agli indirizzi PEC degli uffici indicati dal Direttore generale dei sistemi informativi
d.l. 29/12/2009 n. 193 (conv. legge 22/02/2010 n. 24)
Richiamato in relazione alla disciplina generale sulla posta elettronica certificata e al regolamento delegato per il processo telematico
decreto del Ministro della giustizia 21/02/2011 n. 44
Regole tecniche per il processo civile e penale telematici; richiamato per sottolineare che il deposito telematico è regolato e non estendibile tramite PEC in assenza di specifiche previsioni
Cass. Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016 (Filice)
Giurisprudenza che afferma che, per l'invio tramite servizio postale, il termine è valutato sulla base della data di spedizione e non di ricezione
Cass. Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018 (D'Angelo)
Precedente che dichiara inammissibile l'opposizione a decreto penale proposta via PEC, per la tassatività delle forme di impugnazione
Cass. Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017 (Giacinti)
Conferma il principio di inderogabilità delle forme per le impugnazioni, escludendo la PEC come modalità valida in assenza di norma che la consenta
Cass. Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020 (Santapaola)
Affermata la non estensione dell'uso della PEC alle impugnazioni penali con riferimento alle prime misure emergenziali (art. 83 d.l. 18/2020)
Cass. Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020 (Caprioli)
Ribadisce che l'art. 24, comma 4 del d.l. 137/2020 si applica solo quando il codice non disponga forme specifiche e non deroga alle norme ordinarie
Cass. Sez. 3, n. 12456 del 12/01/2021 (Frangipane Gilda)
Conferma che, prima del d.l. 137/2020, la PEC non era ammessa per l'opposizione a decreto penale di condanna
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale di condanna è un'impugnazione soggetta a forme tassative: utilizzare modalità non previste dalla legge rende l'atto inammissibile.
- Prima dell'entrata in vigore del d.l. 137/2020 l'invio tramite PEC non era valido per proporre opposizioni a decreto penale di condanna; dopo il d.l. 137/2020 la PEC è ammessa solo nei casi espressamente previsti e secondo le modalità stabilite (indirizzi PEC ufficiali degli uffici).
- Se l'opposizione è inviata tramite servizio postale o tramite incaricato, ai fini della tempestività conta la data di invio/spedizione e non la data di ricezione.
- Le disposizioni emergenziali COVID non possono essere interpretate in modo estensivo per modificare forme imprescindibili delle impugnazioni penali salvo espressa e chiara previsione normativa.
- In caso di uso di modalità non consentite (es. PEC fuori dai casi previsti) si rischia l'inammissibilità della domanda e l'imposizione di spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
- Prassi consigliata: per non compromettere l'impugnazione penale, utilizzare le forme tassative previste dal codice (consegna tramite incaricato, raccomandata A/R quando prevista) e, se si opta per la via telematica, verificare espressa previsione normativa e gli indirizzi PEC ufficialmente indicati per gli uffici giudiziari.
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