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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34364/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione al decreto penale di condanna notificato il 13/03/2020, proposta tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 26/05/2020; il ricorrente deduce l'inosservanza delle norme sui termini per proporre opposizione, invocando le disposizioni emergenziali connesse al COVID-19 (art. 83 d.l. 18/2020 e art. 36 d.l. 23/2020) che avrebbero inciso sui termini e sulle modalità di deposito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'opposizione al decreto penale di condanna è un'atto di impugnazione soggetto alle forme tassative previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p.; la presentazione mediante PEC, nel periodo di riferimento antecedente all'entrata in vigore del d.l. 137/2020, non era consentita e quindi l'atto è inammissibile. È richiamata la giurisprudenza che stabilisce che, per gli invii tramite servizio postale, fa prova la data di spedizione e non quella di ricezione. La Corte ha inoltre precisato che le misure emergenziali COVID non avevano esteso l'uso della PEC alle impugnazioni penali fino alle specifiche e limitate previsioni del d.l. 137/2020; infine ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Disciplina le forme per la presentazione delle impugnazioni; la Corte ricorda che l'opposizione al decreto penale è impugnazione soggetta a forme tassative

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Completa la disciplina sulle forme e modalità di presentazione delle impugnazioni; richiamato a conferma della tassatività delle modalità

  • d.l. 17/03/2020 n. 18, art. 83 (conv. legge 24/04/2020 n. 27)

    Norma emergenziale richiamata dal ricorrente: la Corte rileva che non ha esteso l'uso della PEC alle impugnazioni penali (la disposizione ha limitato talune deroghe ai soli ricorsi civili)

  • d.l. 28/10/2020 n. 137, art. 24, comma 4

    Introduzione successiva che ammette l'uso della PEC per atti di parte nel procedimento penale solo nei casi in cui il codice non preveda forme specifiche; inoltre stabilisce l'obbligo di invio agli indirizzi PEC degli uffici indicati dal Direttore generale dei sistemi informativi

  • d.l. 29/12/2009 n. 193 (conv. legge 22/02/2010 n. 24)

    Richiamato in relazione alla disciplina generale sulla posta elettronica certificata e al regolamento delegato per il processo telematico

  • decreto del Ministro della giustizia 21/02/2011 n. 44

    Regole tecniche per il processo civile e penale telematici; richiamato per sottolineare che il deposito telematico è regolato e non estendibile tramite PEC in assenza di specifiche previsioni

  • Cass. Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016 (Filice)

    Giurisprudenza che afferma che, per l'invio tramite servizio postale, il termine è valutato sulla base della data di spedizione e non di ricezione

  • Cass. Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018 (D'Angelo)

    Precedente che dichiara inammissibile l'opposizione a decreto penale proposta via PEC, per la tassatività delle forme di impugnazione

  • Cass. Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017 (Giacinti)

    Conferma il principio di inderogabilità delle forme per le impugnazioni, escludendo la PEC come modalità valida in assenza di norma che la consenta

  • Cass. Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020 (Santapaola)

    Affermata la non estensione dell'uso della PEC alle impugnazioni penali con riferimento alle prime misure emergenziali (art. 83 d.l. 18/2020)

  • Cass. Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020 (Caprioli)

    Ribadisce che l'art. 24, comma 4 del d.l. 137/2020 si applica solo quando il codice non disponga forme specifiche e non deroga alle norme ordinarie

  • Cass. Sez. 3, n. 12456 del 12/01/2021 (Frangipane Gilda)

    Conferma che, prima del d.l. 137/2020, la PEC non era ammessa per l'opposizione a decreto penale di condanna

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto penale di condanna è un'impugnazione soggetta a forme tassative: utilizzare modalità non previste dalla legge rende l'atto inammissibile.
  • Prima dell'entrata in vigore del d.l. 137/2020 l'invio tramite PEC non era valido per proporre opposizioni a decreto penale di condanna; dopo il d.l. 137/2020 la PEC è ammessa solo nei casi espressamente previsti e secondo le modalità stabilite (indirizzi PEC ufficiali degli uffici).
  • Se l'opposizione è inviata tramite servizio postale o tramite incaricato, ai fini della tempestività conta la data di invio/spedizione e non la data di ricezione.
  • Le disposizioni emergenziali COVID non possono essere interpretate in modo estensivo per modificare forme imprescindibili delle impugnazioni penali salvo espressa e chiara previsione normativa.
  • In caso di uso di modalità non consentite (es. PEC fuori dai casi previsti) si rischia l'inammissibilità della domanda e l'imposizione di spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
  • Prassi consigliata: per non compromettere l'impugnazione penale, utilizzare le forme tassative previste dal codice (consegna tramite incaricato, raccomandata A/R quando prevista) e, se si opta per la via telematica, verificare espressa previsione normativa e gli indirizzi PEC ufficialmente indicati per gli uffici giudiziari.

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