Cassazione Civile, Ordinanza n. 24729/2021 del 14/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace di Roma che aveva respinto il suo ricorso contro un decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Roma. I motivi dedotti erano due: con il primo si denunciava la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per asserito difetto assoluto di motivazione e/o di pronuncia, sostenendo che il giudice di merito non avesse valutato adeguatamente la fondatezza del decreto prefettizio e, in particolare, la supposta tendenza a delinquere, dato che nel lungo periodo di permanenza in Italia il ricorrente avrebbe commesso un solo reato; con il secondo si lamentava l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. e la violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011, assumendo che la pericolosità sociale fosse stata desunta dalla commissione di un unico reato senza alcuna reale verifica dell'attualità dell'allarme sociale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi, esaminati congiuntamente, manifestamente infondati e in parte inammissibili: non vi era un difetto assoluto di motivazione nell'ordinanza del Giudice di Pace, che conteneva una ricostruzione sufficiente dei fatti (ingresso irregolare, successivo permesso umanitario scaduto, nuova irregolarità, fermo per spaccio di stupefacenti e permanenza irregolare sul territorio). Inoltre, la censura sulla pericolosità sociale è stata considerata non decisiva e comunque non adeguatamente autosufficiente, perché il decreto di espulsione risultava riferibile alla diversa ipotesi di trattenimento irregolare nel territorio dello Stato ex art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, non a quella di espulsione per appartenenza a categorie socialmente pericolose. Il ricorrente non aveva allegato in modo specifico che nel giudizio di primo grado fosse stata effettivamente in discussione la diversa base legale dell'espulsione ex lett. c), né aveva indicato puntualmente il contenuto delle censure originarie, con conseguente inammissibilità per genericità. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per l'inammissibilità della tardiva costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché il giudice di merito aveva deciso sulla domanda e la censura, per come articolata, risultava generica e non autosufficiente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Non ricorreva un difetto assoluto di motivazione, poiché l'ordinanza del Giudice di Pace esprimeva una motivazione riconducibile al minimo costituzionale.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta non fondata, perché il provvedimento impugnato conteneva la ricostruzione dei fatti rilevanti e il motivo non individuava adeguatamente i fatti asseritamente trascurati.
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato dal ricorrente per contestare il presupposto della pericolosità sociale; la Corte ha però rilevato che il decreto di espulsione non era fondato su tale presupposto.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
La Corte ha ricostruito implicitamente il decreto di espulsione come emesso per trattenimento irregolare nel territorio dello Stato, con permesso di soggiorno mancante o scaduto.
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
È stata esclusa la riferibilità del provvedimento a tale ipotesi, poiché il decreto non faceva cenno all'appartenenza a categorie di soggetti socialmente pericolosi.
art. 380 bis c.p.c.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di omessa pronuncia o di difetto di motivazione deve confrontarsi con il contenuto effettivo del provvedimento impugnato e non può risolversi in affermazioni generiche o meramente assertive.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando consenta di comprendere la ratio decidendi e raggiunga il minimo costituzionale, senza necessità di confutare analiticamente ogni singola allegazione di parte.
- Chi deduce in cassazione la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve indicare in modo specifico le domande o censure formulate nel giudizio di merito e localizzarle negli atti processuali, secondo il principio di autosufficienza.
- La censura sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico trascurato, la sua decisività e il luogo processuale in cui esso è stato ritualmente dedotto.
- Quando il provvedimento amministrativo di espulsione è fondato sul trattenimento irregolare nel territorio dello Stato, sono irrilevanti le contestazioni sviluppate come se la base legale fosse l'espulsione per pericolosità sociale, salvo che tale diversa qualificazione sia stata specificamente allegata e dimostrata.
- La mera evocazione di un precedente reato non basta, di per sé, a trasformare la contestazione del decreto in una censura sulla pericolosità sociale, se il decreto non richiama quel presupposto e la prospettazione difensiva non è specificamente autosufficiente.
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