Cassazione Penale, Ordinanza n. 02900/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando dunque la condanna già pronunciata in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi di ricorso riguardavano, da un lato, la ritenuta recidiva e, dall'altro, l'entità della pena inflitta. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano inammissibili perché, per una parte, riproponevano censure già adeguatamente esaminate nei precedenti gradi di giudizio e, per l'altra, erano formulate in modo obiettivamente generico e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Viene richiamato come base della condanna già pronunciata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a prendere atto del titolo di reato contestato e definito nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le doglianze sono meramente reiterative di questioni già esaminate e decise nei precedenti gradi di giudizio, senza apportare argomenti nuovi o specifici.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si presenta in forma generica, priva di critica puntuale delle rationes decidendi.
- La censura relativa alla recidiva e alla quantificazione della pena deve essere articolata in modo specifico e correlato alla motivazione del giudice di merito; in difetto, non è scrutinabile nel merito in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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