Cassazione Penale, Sentenza n. 23004/2024 del 07/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva concesso la detenzione domiciliare ma aveva rifiutato l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla condanna per bancarotta fraudolenta. Il ricorso denunciava vizi di motivazione e violazioni di norme processuali (art. 606 c.p.p., art. 125 c.p.p., art. 47 l. 26 luglio 1975 n. 354), sostenendo che il Tribunale non aveva valutato elementi favorevoli quali la missiva del difensore che attestava la disponibilità, nei limiti delle possibilità economiche dell'imputato, a risarcire i danni derivanti dal reato, né aveva verificato la reale capacità patrimoniale del condannato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia reso una motivazione carente e incompleta, poiché ha escluso l'esistenza di forme di risarcimento senza esaminare adeguatamente la documentazione prodotta circa la disponibilità al risarcimento e senza valutare le concrete condizioni economiche del condannato; perciò il provvedimento non ha superato il controllo di legittimità sulla completezza e logicità della motivazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata come base formale dei motivi di cassazione: disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione e le censure ammissibili; qui è stata invocata per contestare vizi di motivazione e violazioni processuali nell'ordinanza impugnata.
art. 125, cod. proc. pen.
Norma che regola la motivazione dei provvedimenti; la Corte ha richiamato il principio che la decisione sulle misure alternative deve essere adeguatamente motivata e fondata su un giudizio prognostico individualizzato, con riferimento agli elementi di fatto valutati.
art. 47, l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Rilevante per i criteri di concessione delle misure alternative alla detenzione (tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale): la Corte interpreta che, pur essendo legittimo considerare la mancata riparazione del danno, il rifiuto del beneficio non può basarsi esclusivamente sull'assenza di risarcimento senza valutare le condizioni economiche e la concreta disponibilità del condannato.
Massime di principio
- Il giudice delle misure alternative deve motivare il proprio giudizio prognostico sulla base di un trattamento individualizzato e dell'esame scientifico della personalità; la motivazione deve riferirsi espressamente agli elementi considerati.
- La mancata riparazione del danno può essere valutata negativamente, ma il diniego dell'affidamento in prova non può fondarsi esclusivamente su tale mancato risarcimento senza esaminare le concrete condizioni economiche e la documentazione che attesti la disponibilità a risarcire.
- È compito del giudice di merito valutare le condizioni per le misure alternative; la Cassazione interviene per verificare la sussistenza, completezza, adeguatezza e logicità della motivazione, non per riconsiderare i fatti in via sostitutiva.
- Se il provvedimento meramente afferma l'assenza di risarcimento senza esaminare prove o dichiarazioni documentali rilevanti (es. missive del difensore, attestazioni di disponibilità), la motivazione è carente e il provvedimento può essere annullato con rinvio.
- In situazioni analoghe è opportuno produrre e far emergere documentazione probante sulla capacità patrimoniale e sulla reale volontà/possibilità di risarcire le vittime, perché la valutazione complessiva del rischio di recidiva e del ravvedimento include anche tali profili economici.
Testo integrale
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