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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12878/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio presso l'Ufficio esecuzione penale esterna di Salerno con inquadramento nell'area funzionale e fascia retributiva indicate in sentenza, aveva ricevuto nel 2010 un ordine di servizio che le assegnava le funzioni di Capo Area della segreteria amministrativa, con percezione di una speciale indennità collegata all'incarico. Nel 2015 un successivo ordine di servizio ne disponeva la destituzione dall'incarico e l'assegnazione delle funzioni ad altra dipendente. La lavoratrice chiedeva l'illegittimità del provvedimento di revoca, deducendo abuso di potere, violazione del principio del neminem laedere, demansionamento e violazione della disciplina collettiva, della spending review e dell'obbligo di previa consultazione sindacale. Il Tribunale respingeva la domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo che l'originario incarico fosse una misura organizzativa contingente e non una posizione organizzativa formalmente istituita, che la revoca rispondesse a esigenze di riorganizzazione e rotazione e che l'indennità fosse accessoria e non stabile. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: violazione del CCNL comparto ministeri per non avere riconosciuto la posizione organizzativa; violazione dell'art. 2043 c.c. per illegittimità della revoca e lesione della dignità professionale; violazione della L. n. 135/2012 per l'asserito aumento di spesa conseguente all'avvicendamento; violazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 per omessa o invalida consultazione delle organizzazioni sindacali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato difetti di specificità del ricorso, per mancata precisa indicazione delle disposizioni collettive asseritamente violate, per il richiamo generico e non trascritto di circolari e ordini di servizio e per l'erroneo invocare dell'art. 2043 c.c. e della disciplina della L. n. 241/1990 in un rapporto di pubblico impiego privatizzato. La Corte ha ribadito che la posizione organizzativa, ove anche esistente, non comporta mutamento di categoria ma solo attribuzione temporanea di funzioni e correlato beneficio economico, sicché la sua revoca non integra demansionamento. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte precisa però che i motivi, nella sostanza, contestavano il merito e non l'esatta ricognizione della norma.

  • CCNL Comparto Ministeri 1998/2001

    La Corte osserva che il ricorso non indica in modo specifico la disciplina collettiva asseritamente violata; in ogni caso, l'assegnazione contestata non risultava essere una posizione organizzativa formalmente istituita.

  • art. 2043 c.c.

    La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere una lesione da parte della PA; la Corte ritiene la censura inconferente e comunque costruita in termini che attengono a una pretesa responsabilità non correttamente prospettata.

  • L. n. 135/2012

    La censura è ritenuta infondata perché si fonda su una ricostruzione fattuale non condivisa dai giudici di merito, in particolare sull'asserito riconoscimento della fascia retributiva in conseguenza dell'incarico.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    La ricorrente lo invocava per sostenere l'assenza di preventiva consultazione sindacale; la Corte replica che la doglianza contrasta con l'accertamento di merito, secondo cui la consultazione vi era stata.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dalla Corte per escludere che la revoca di una posizione organizzativa possa integrare demansionamento.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla Corte, insieme all'art. 2103 c.c., per affermare che la revoca della posizione organizzativa non costituisce demansionamento nel pubblico impiego privatizzato.

  • art. 366 cod. proc. civ.

    La Corte evidenzia la violazione dell'onere di specificità del ricorso, poiché i documenti richiamati non sono trascritti nei passaggi essenziali.

  • art. 1362 e ss. cod. civ.

    La Corte osserva che la ricorrente non deduce specificamente la violazione dei canoni ermeneutici, nonostante invochi la circolare ministeriale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge o di contratto collettivo richiede la specifica indicazione delle disposizioni asseritamente violate e delle ragioni per cui la decisione di merito se ne sarebbe discostata; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La censura che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, mira a contestare l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità perché sollecita una nuova valutazione del merito.
  • L'assegnazione di una posizione organizzativa, quando effettivamente istituita secondo la contrattazione collettiva, attribuisce una funzione temporanea di responsabilità e il relativo emolumento, ma non muta la categoria o il profilo professionale del dipendente.
  • La revoca di una posizione organizzativa o di funzioni apicali temporanee non integra, di regola, demansionamento, se il dipendente resta nell'area e nel profilo di appartenenza e conserva mansioni coerenti con l'inquadramento contrattuale.
  • Le circolari amministrative non sono, di per sé, norme di diritto; la loro eventuale violazione può essere dedotta solo nei limiti in cui si denunci l'errata interpretazione dell'atto unilaterale o un vizio di motivazione, non come violazione di legge in senso proprio.
  • In cassazione è indispensabile trascrivere o comunque riportare i passaggi essenziali degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda, altrimenti la Corte non può verificare la fondatezza del motivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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