Cassazione Penale, Sentenza n. 5793/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che disponeva la consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo per una pena di 2 anni per tentato furto. Ha dedotto violazione dell'art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69/2005, invocando lo status di rifugiato/istanza di asilo e la propria residenza e attività lavorativa in Italia, sostenendo che ciò avrebbe consentito di opporre il rifiuto facoltativo della consegna e ottenere l'esecuzione della pena in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto generica la deduzione sullo status di rifugiato e ha ricordato che il riconoscimento di protezione in Italia non ostacola la consegna verso un altro Stato membro nell'ambito del mandato d'arresto europeo. Ha inoltre escluso che sussista violazione del principio di non-refoulement, osservando che esso riguarda solo ipotesi di minaccia alla vita o alla libertà per i motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra, e ha richiamato la natura uniforme dello status di protezione nell'Unione. Quanto alla residenza, la doglianza è stata considerata assolutamente generica per mancanza di prova del requisito della presenza continuativa di almeno cinque anni; la modifica normativa del 2023 non ha alterato il requisito temporale ma solo l'ambito soggettivo. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis, comma 2
Il motivo di rifiuto facoltativo legato alla presenza stabile e continuativa nel territorio nazionale richiede la prova di una residenza di almeno cinque anni; tale requisito non è stato soddisfatto e rimane condizione per valutare la possibilità di esecuzione della pena in Italia.
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 2
Il mandato di arresto europeo produce effetti all'interno dell'area dell'Unione e il riconoscimento di protezione in Italia non costituisce di per sé causa ostativa alla consegna verso un altro Stato membro.
Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati, art. 33
Il principio di non-refoulement opera solo quando la vita o la libertà del soggetto sarebbero minacciate per i motivi indicati dalla Convenzione; non è invocabile come argomento generale contro la consegna verso un altro Stato membro che garantisca protezione internazionale.
Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023, n. 103
d.l. 13 giugno 2023 n. 69, conv. L. 10 agosto 2023 n. 103
La modifica ha esteso l'ambito soggettivo dell'art. 18-bis affinché non sia più limitato ai soli cittadini, ma non ha modificato il requisito temporale della presenza continuativa di almeno cinque anni richiesto per il rifiuto facoltativo della consegna.
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5
Prevede gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione sulla consegna in esecuzione del mandato d'arresto europeo; la Corte ha disposto che la Cancelleria curi tali incombenze.
Giurisprudenza della Sezione 6, n. 9821 del 10/03/2021
Sez. 6, n. 9821 del 10/03/2021
Richiamata per affermare la natura uniforme dello status di protezione nell'Unione e per sostenere che il riconoscimento di protezione in uno Stato membro non impedisce la consegna ad altro Stato membro.
Massime di principio
- Il riconoscimento di protezione o lo status di rifugiato/protezione sussidiaria in Italia non impedisce automaticamente la consegna verso un altro Stato membro nell'ambito di un mandato d'arresto europeo.
- Per opporre con successo il rifiuto facoltativo della consegna basato sulla residenza e sull'integrazione in Italia è necessario provare la presenza stabile e continuativa sul territorio nazionale per almeno cinque anni; la mera dichiarazione o il lavoro occasionale non sono sufficienti.
- Il principio di non-refoulement tutela contro il rimpatrio verso paesi in cui vita o libertà sarebbero minacciate per le ragioni previste dalla Convenzione di Ginevra; non costituisce argomento generale contro la consegna verso un altro Stato membro che riconosca e applichi la protezione internazionale.
- Le modifiche normative che ampliano l'ambito soggettivo dei benefici previsti non abolicono automaticamente i requisiti temporali o sostanziali (es. i cinque anni): occorre verificare separatamente la sussistenza di ciascun presupposto richiesto dalla legge.
- In sede di impugnazione è necessario esibire documentazione specifica e probatoria (es. permessi, certificazioni di residenza, attestazioni lavorative continuative) per dimostrare il radicamento e anzianità di permanenza; doglianze generiche rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate.
- Le impugnazioni generiche o prive di prova possono essere dichiarate inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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