Ordinanza n. 265/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale del 15 luglio 2026 che dispone il trasferimento dei cani della ricorrente presso strutture di ricovero per mancato rispetto del benessere animale e pone a suo carico i relativi oneri; rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del 12 agosto 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune; azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’ordinanza sindacale, nella parte in cui disponeva il trasferimento integrale dei cani in strutture di ricovero e le addebitava i relativi costi, chiedendo la sospensione cautelare. Ha inoltre contestato, in via derivata o autonoma, la proposta del Servizio veterinario dell’AUSL, i verbali e gli atti istruttori posti a fondamento della misura, nonché il successivo rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti; in sede cautelare la ricorrente ha invocato l’interesse a preservare il rapporto di cura tra proprietaria e animali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella comparazione degli interessi ha ritenuto prevalenti la salute pubblica e la tutela del benessere animale nel rispetto della normativa vigente, considerando recessivo, alla luce della situazione di evidente degrado, l’interesse della proprietaria a mantenere il rapporto di cura con gli animali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente: Euro 1.000,00 oltre accessori in favore del Comune ed Euro 1.000,00 oltre accessori in favore dell’Azienda USL di Parma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
La domanda di sospensione è stata esaminata nella fase cautelare disciplinata dall’art. 55 c.p.a.; l’ordinanza non sviluppa ulteriori criteri interpretativi della disposizione.
art. 15, comma 3, l.r. Emilia-Romagna n. 27/2000
ordinanza di trasferimento cani per mancato rispetto benessere animale ai sensi della Legge Regionale n. 27/2000, art. 15 c. 3
La misura di trasferimento dei cani è stata adottata in applicazione della disposizione regionale sul benessere animale; il TAR, nella sola valutazione cautelare riportata, ha considerato prevalenti la salute pubblica e la tutela del benessere animale.
Massime di principio
- Nella decisione cautelare relativa al trasferimento di animali da una situazione di evidente degrado, la comparazione degli interessi può condurre a ritenere prevalenti la salute pubblica e la tutela del benessere animale rispetto all’interesse del proprietario a preservare il rapporto di cura.
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