Cassazione Penale, Sentenza n. 5285/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato relativo alla sentenza di applicazione concordata della pena emessa dal Tribunale di Lucca il 2 dicembre 2020 (irrevocabile il 30 dicembre 2020). Sosteneva l'invalidità della procura speciale redatta in lingua albanese e tradotta da un perito del Tribunale, rilasciata al proprio difensore di fiducia (Avv. Michele Cipriani), e quindi l'inidoneità di tale procura a legittimare il difensore a chiedere l'applicazione concordata della pena senza che l'imputato ne fosse effettivamente informato. Il ricorso in Cassazione lamentava altresì vizi di traduzione e sosteneva che l'unica traduzione "certe" sarebbe quella consolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito di specificità dei motivi e per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la scelta del difensore di avvalersi della procura speciale e ha ritenuto valida la traduzione effettuata da perito del Tribunale, affermando che non sussiste alcun fondamento normativo per ritenere che solo la traduzione consolare sia "valida". La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso di lui e il rilascio di procura speciale costituiscono prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, rendendo valido il processo celebrato in sua assenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la richiesta di applicazione concordata della pena ex art. 444 c.p.p. possa legittimamente essere avanzata dal difensore munito di procura speciale; pertanto la presenza di procura e difensore domiciliatario legittima l'atto di patteggiamento.
Giurisprudenza - Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail, Rv. 279420)
Richiamata come principio orientativo per affermare che la nomina di un difensore di fiducia e il rilascio di procura speciale dimostrano la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e legittimano lo svolgimento valido del processo in sua assenza.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso e il rilascio di una procura speciale costituiscono prova forte della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e legittimano il difensore ad adottare atti processuali rilevanti (es. richiesta di patteggiamento).
- La traduzione di documenti redatti in lingua straniera effettuata da un perito del Tribunale ha efficacia probatoria e non può essere automaticamente ritenuta inidonea rispetto a una presunta esclusiva efficacia della traduzione consolare, salvo norma specifica contraria.
- In sede di Cassazione il ricorso deve contenere motivi sufficientemente specifici e logicamente argomentati; la carenza di specificità o la manifestata infondatezza del motivo comportano l'inammissibilità.
- La semplice affermazione dell'imputato di non essere stato informato del procedimento è inefficace se esistono atti formali (procura speciale, elezione di domicilio) che dimostrano un rapporto professionale instaurato col difensore.
- Chi propone ricorso infondato può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5120/2022 del 14/02/2022
- Sentenza penale · 14 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5121/2022 del 14/02/2022
- Sentenza penale · 14 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5125/2022 del 14/02/2022
- Sentenza penale · 14 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5126/2022 del 14/02/2022
- Sentenza penale · 14 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5127/2022 del 14/02/2022
- Sentenza penale · 14 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5134/2022 del 14/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →