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Sentenza

Sentenza n. 740/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del verbale dello scrutinio finale del Consiglio di Classe della Sezione -OMISSIS-di data 10 giugno 2024, con il quale è stata disposta la non ammissione dell’alunna alla classe successiva; - della valutazione finale di data 10 giugno 2024, attestante la non ammissione dell''''alunna alla classe successiva;

Giustizia amministrativa202400572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dai ricorrenti in prossimità dell'udienza di merito. Non è stata quindi adottata una decisione definitiva sulle censure rivolte contro la non ammissione scolastica. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della delicatezza degli interessi coinvolti.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale dello scrutinio finale e valutazione finale recanti la non ammissione della studentessa alla classe successiva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori hanno impugnato il verbale dello scrutinio finale del 10 giugno 2024, con il quale il consiglio di classe aveva disposto a maggioranza la non ammissione della figlia, frequentante la seconda classe di una scuola secondaria di primo grado, alla classe successiva. Dal testo non emergono le specifiche censure di legittimità dedotte nel ricorso. Dopo il rigetto della domanda cautelare monocratica e di quella collegiale, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio e hanno chiesto la dichiarazione di improcedibilità, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare gli interessati.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito le censure contro l'atto impugnato.
  • In una controversia relativa alla non ammissione scolastica di un minore, le spese possono essere compensate per giusti motivi in ragione della natura della controversia e della delicatezza degli interessi coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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