Cassazione Penale, Sentenza n. 36297/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/12/2021 del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dal Pavia quale terzo interessato avverso il sequestro preventivo (art. 321, comma 2 c.p.p.) di somme/proventi ritenuti frutto di attivita' di autoriciclaggio imputate allo Spiaggia Alessio. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 325 c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 321 c.p.p.) per supposta carenza o mera apparenza della motivazione, lamentando che il Tribunale non aveva tenuto conto della sua buona fede come acquirente, dell'atto di acquisto valido e della trascrizione nel pubblico registro automobilistico, nonche' del fatto che il bene non poteva agevolare ulteriori reati o protrarre le conseguenze del reato altrui.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione completa, logica e persuasiva circa il fumus commissi delicti relativo allo Spiaggia e la riferibilita' del profitto sequestrato all'attivita' illecita. In particolare il Tribunale aveva ricostruito la qualita' dell'acquisto del Pavia come acquisto a non domino (vendita illegittima), spiegando l'irrilevanza, nello stato degli atti, della sola trascrizione nel pubblico registro ai fini del trasferimento della proprieta' quando la provenienza e' illecita e rilevando che il diritto di proprieta' potrebbe essere acquisito solo mediante usucapione (possesso ininterrotto triennale dalla trascrizione). Pertanto la motivazione non era apparente e il sindacato in Cassazione era limitato alla verifica di violazione di legge ex art. 325 c.p.p., che non sussisteva. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente il sequestro preventivo dei proventi/beni ritenuti frutto del reato; la Corte ha applicato il principio che tali misure possono colpire l'ingiusto profitto e che il riesame deve verificare il fumus commissi delicti rispetto a quell'ambito materiale
art. 325 cod. proc. pen.
Limita il sindacato in sede di ricorso per cassazione contro ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali alla sola violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite per respingere il riesame sostanziale della valutazione del fumus
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti del controllo sulla motivazione; la decisione applica il principio che la cassazione puo' censurare solo la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione ancorata a violazione di norme processuali
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese e le ammende per impugnazioni inammissibili: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una ammenda equitativamente fissata in euro 3.000
art. 23 d.l. n. 137 del 2020 (commi applicabili)
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore Generale; la norma disciplina modalita' e limiti di conclusioni scritte in determinate ipotesi procedurali
Massime di principio
- Il riesame di provvedimenti reali e' sindacabile in Cassazione solo per violazione di legge ex art. 325 c.p.p.; non e' consentito un sindacato di merito sulla fondatezza dell'accusa.
- Per il sequestro preventivo dei beni ritenuti provento di reato e' sufficiente la sussistenza del fumus commissi delicti inteso come astratta riconducibilita' del fatto a una fattispecie penalmente rilevante, supportata da elementi concreti e indiziari; il giudice del riesame deve motivare, anche sommariamente, le ragioni della valutazione.
- La qualita' di acquirente 'in buona fede' non e' automaticamente sufficiente a impedire il sequestro quando il bene proviene da attivita' illecite e la trascrizione nel pubblico registro non sanifica una vendita a non domino; la proprieta' puo' essere acquisita dall'acquirente non domino solo mediante usucapione secondo i termini di legge (possesso continuato per il periodo richiesto).
- Il terzo che ritenga di aver subito un acquisto illecito puo' agire in sede civile per il recupero di quanto versato o per l'indebito arricchimento, ma cio' non elimina l'idoneita' del sequestro preventivo volto a evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato.
- La motivazione del provvedimento di riesame deve essere logica, coerente e riferita alle risultanze processuali; una motivazione articolata e specifica impedisce la censura per mera apparenza o carenza motivazionale in Cassazione.
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