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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-743/21

Order of the Court (chamber determining whether appeals may proceed) of 31 March 2022. — Marina Yachting Brand Management Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-743/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in composizione per decidere se l’impugnazione possa essere esaminata, ha respinto la domanda di ammissione del ricorso presentato contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con sufficiente precisione, che le censure formulate sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso non ammesso a procedere e ha posto le spese a carico della ricorrente.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancato superamento del filtro di ammissibilità ex articolo 58 bis dello Statuto per difetto di dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione, proposto contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE e avverso una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, sollevi una questione giuridica significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura della Corte; in particolare, se le censure relative all’interpretazione degli articoli 27, 103, 20 e 24 del regolamento (UE) 2017/1001 siano state formulate in modo sufficientemente preciso e specifico.

Principio di diritto

L’impugnazione contro decisioni del Tribunale in materia di marchio UE soggette all’articolo 58 bis dello Statuto non può essere esaminata nel merito se il ricorrente non dimostra, con motivazione concreta, specifica e dettagliata, che i motivi dedotti sollevano una questione realmente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Mere affermazioni generali, il rinvio a un preteso contrasto giurisprudenziale non precisato o l’affermazione che la questione sarebbe "rara" non bastano; di conseguenza, il ricorso non è ammesso a procedere.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 20 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Ricorso in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia resa nella fase preliminare di selezione dei ricorsi per cassazione in materia di marchio dell’Unione europea. La Corte è stata chiamata a stabilire se l’impugnazione proposta da Marina Yachting Brand Management Co. Ltd contro la sentenza del Tribunale potesse essere ammessa a procedere ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto.

Fatti e procedimento

La ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021, con cui era stata respinta la sua azione contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2020, adottata in una controversia con Industries Sportswear Co. Srl relativa alla cancellazione di iscrizioni nel registro.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto, secondo cui i ricorsi contro decisioni del Tribunale riguardanti decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non procedono salvo preventiva ammissione da parte della Corte. Sono inoltre menzionati gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di presentare una richiesta motivata e completa. Sul piano sostanziale, la ricorrente invocava gli articoli 27, paragrafo 1, 103, paragrafo 1, 20 e 24 del regolamento (UE) 2017/1001.

Censure dedotte dalla ricorrente

La richiesta di ammissione si fondava su due argomenti principali:

  • il primo, relativo alla pretesa errata interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, perché il Tribunale avrebbe qualificato il liquidatore e i creditori dell’interveniente insolvente come "terzi" legittimati a invocare il difetto di iscrizione nel registro del trasferimento del marchio;
  • il secondo, relativo all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, perché il Tribunale avrebbe ritenuto che l’EUIPO avesse commesso un errore manifesto nell’iscrivere il trasferimento del marchio nonostante la mancata iscrizione della procedura di insolvenza.

La ricorrente sosteneva che tali questioni fossero importanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, anche per il presunto contrasto con la giurisprudenza della Corte, in particolare con la sentenza Hassan.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che il ricorso solleva una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis e che la richiesta di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie a consentire una decisione informata. Il ricorrente deve quindi indicare con chiarezza e dettaglio:

  • il motivo di ricorso;
  • la norma o la giurisprudenza asseritamente violata;
  • l’errore di diritto denunciato;
  • il nesso tra tale errore e la decisione impugnata;
  • le ragioni specifiche per cui la questione ha rilievo per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la ricorrente aveva sì individuato l’errore denunciato, ma aveva formulato argomenti troppo generali per dimostrare il carattere significativo della questione. In particolare, non aveva fornito elementi concreti sulla similitudine tra le situazioni poste a confronto né spiegato in modo preciso perché l’asserito contrasto con la giurisprudenza della Corte sollevasse una questione di rilievo sistemico.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la ricorrente si era limitata a contestare l’errore attribuito al Tribunale, senza illustrare in modo sufficiente perché la questione dell’"errore manifesto" fosse significativa per i criteri richiesti dall’articolo 58 bis. L’affermazione secondo cui si tratterebbe di una occasione rara non è stata considerata sufficiente.

Decisione

La Corte conclude che la richiesta non consente di stabilire che il ricorso sollevi questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è ammessa a procedere.

Spese

Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alle altre parti, la Corte dispone che la ricorrente sopporti le proprie spese.

Principio affermato

Nel sistema di filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto, non basta denunciare un errore di diritto del Tribunale: il ricorrente deve dimostrare con argomenti concreti e specifici che la questione ha effettiva rilevanza sistemica per il diritto dell’Unione. La Corte non ammette il ricorso quando la domanda si fonda su affermazioni generiche o non sufficientemente circostanziate.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaimpugnazioni davanti alla corte di giustiziafiltri di ammissibilità del ricorsoregistro euipoinsolvenza e trasferimento di marchi

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