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Sentenza

Sentenza n. 366/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto rettorale -OMISSIS- di approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica, mediante chiamata, di un posto di professore ordinario, ai sensi dell’art. 18 della l. n. 240/2010, per il GSD 10/SLAV-01 – SSD SLAV-01/A (Slavistica), bandita con d.R.-OMISSIS-; - di tutti i verbali delle riunioni della Commissione in particolare del verbale due contenente le valutazioni e i giudizi assegnati ai due candidati; - della delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature, Formazione e Società, del 14 gennaio 2026, con la quale è stata proposta la chiamata del controinteressato; - della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2026 di approvazione della proposta; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, in particolare del parere del Senato Accademico e del Decreto Rettorale di nomina.

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore ordinario, inclusi i verbali della commissione, il decreto rettorale di approvazione, la proposta e gli atti di chiamata del candidato selezionato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e candidato vincitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240/2010, deducendo violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, contraddittorietà e disparità di trattamento, nonché difetto di motivazione. Le censure riguardavano tutti e tre i macro-ambiti valutativi fissati dalla commissione: attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti; attività di ricerca scientifica e terza missione; pubblicazioni scientifiche. Quanto al primo macro-ambito, la ricorrente ha contestato la mancata valorizzazione della maggiore anzianità, del maggior numero di ore di didattica, della partecipazione alle commissioni d’esame, dell’attività seminariale, del tutoraggio e delle tesi seguite. Quanto al secondo, ha censurato la valutazione dell’attività di organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca, la ricostruzione dei dati relativi a convegni e congressi, la mancata considerazione di premi e riconoscimenti, l’apprezzamento della terza missione, della produzione scientifica e degli incarichi istituzionali. Quanto al terzo, ha contestato la valutazione dell’apporto individuale in un’opera collaborativa, della collocazione editoriale, della congruenza con il settore scientifico-disciplinare e dell’originalità e rilevanza delle pubblicazioni. Ha chiesto l’annullamento dell’intera procedura e la riedizione mediante una nuova commissione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che le valutazioni delle commissioni universitarie costituiscono valutazioni tecniche pienamente sindacabili quanto alla correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo, nonché sotto i profili di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. Tuttavia, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione quando gli apprezzamenti, pur opinabili, non risultino inattendibili, manifestamente illogici o fondati su errori di fatto rilevanti. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la commissione poteva valorizzare la qualità, continuità e pertinenza della didattica, senza attribuire rilievo decisivo alla sola anzianità o al numero complessivo di ore; poteva inoltre considerare maggiormente qualificante la presidenza delle commissioni d’esame e la supervisione di tesi magistrali rispetto alle tesi triennali. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato nel complesso. La commissione aveva differenziato i candidati nell’attività di ricerca, attribuendo alla ricorrente un giudizio superiore per il ruolo di principal investigator. La valorizzazione della responsabilità di un progetto dipartimentale non era esclusa dai criteri e non integrava errore manifesto. È stato riconosciuto un travisamento nella ripartizione tra convegni nazionali e internazionali riferita alla ricorrente, ma il vizio non è stato ritenuto invalidante perché il giudizio si fondava soprattutto sul numero complessivo e sulla frequenza media degli interventi, e non è stata fornita la prova che la correzione avrebbe modificato l’esito. Le contestazioni su premi, terza missione, produzione scientifica e incarichi istituzionali miravano in larga parte a ottenere una nuova ponderazione dei curricula, non consentita al giudice; in ogni caso, la differenziazione degli incarichi istituzionali del controinteressato è stata ritenuta ragionevole e coerente con le funzioni di governance dell’Ateneo. Anche il terzo motivo è stato respinto: non era manifestamente irrazionale considerare la natura collaborativa di una pubblicazione, né valutare diversamente la reputazione degli editori, la congruenza tematica e l’originalità dei lavori. È stata dichiarata inammissibile la pretesa di sottoporre le valutazioni scientifiche a un nuovo vaglio tramite perizia esterna. Il TAR ha inoltre evidenziato la mancata dimostrazione della prova di resistenza: la ricorrente non aveva indicato neppure in via ipotetica come l’eliminazione dei vizi avrebbe modificato i giudizi comparativi e determinato la sua selezione. Le spese sono state compensate in ragione della complessità delle questioni tecnico-scientifiche.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240/2010

    Disciplina la procedura di selezione pubblica mediante chiamata per la copertura di posti di professore universitario.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni nei concorsi universitari sono valutazioni tecniche sindacabili dal giudice amministrativo non solo sotto il profilo formale, ma anche quanto all’attendibilità del criterio tecnico e della sua applicazione; tuttavia, il sindacato non consente di sostituire alla valutazione della commissione una diversa ponderazione dei medesimi dati curriculari quando l’apprezzamento non sia manifestamente illogico, inattendibile o fondato su un errore di fatto rilevante.
  • Nelle procedure comparative, la maggiore anzianità o il maggior numero quantitativo di attività non impongono necessariamente un giudizio superiore, quando i criteri della commissione richiedano una valutazione complessiva anche qualitativa della continuità, della pertinenza, della responsabilità e del livello dell’attività svolta.
  • Il travisamento di un dato curriculare non determina l’illegittimità della valutazione se il ricorrente non dimostra che l’errore abbia inciso effettivamente sul giudizio sintetico o avrebbe potuto modificarlo in senso favorevole, soprattutto quando il dato erroneo non sia stato utilizzato come parametro autonomo e decisivo.
  • Chi impugna singole valutazioni rese in una procedura concorsuale deve fornire la prova di resistenza, indicando almeno in via ipotetica come l’eliminazione dei vizi denunciati avrebbe potuto modificare la comparazione e condurre all’attribuzione del bene della vita; la mera contestazione dei singoli giudizi non è sufficiente.
  • È inammissibile utilizzare il giudizio amministrativo o una perizia esterna per ottenere una nuova valutazione del merito scientifico delle pubblicazioni, quando la commissione abbia motivato i giudizi e non emergano travisamenti oggettivi, criteri inattendibili o contraddizioni manifeste.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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