Cassazione Penale, Sentenza n. 12362/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che, accogliendo il reclamo del detenuto Mazzarella, aveva ordinato alla Direzione della Casa Reclusione di Spoleto di adeguare la saletta barberia della sezione 41-bis (installare un aeratore, riparare la poltrona, predisporre che il servizio sia svolto da un detenuto formato, fornire forbici e una seconda testina per il rasoio e presidi igienizzanti). Il Ministero deduceva la carenza assoluta di giurisdizione del giudice su scelte organizzative e di sicurezza riservate alla discrezionalità amministrativa, specialmente in materia di gestione del servizio barberia in sezioni 41-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Ha ritenuto che, sebbene i detenuti abbiano diritti soggettivi tutelabili (es. diritto all'igiene e alla dignità), il Tribunale aveva oltrepassato i limiti della giurisdizione ordinando dettagli operativi e organizzativi non imposti dal requisito igienico-sanitario. Dopo il sopralluogo e la relazione rassicurante dell'USL circa le condizioni igienico-sanitarie, le prescrizioni minuziose sul funzionamento e sugli strumenti costituiscono un'indebita ingerenza nelle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria. Conseguentemente il reclamo del detenuto è stato definitivamente respinto.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario - artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b)
Riconosce la giurisdizione della magistratura di sorveglianza per tutelare posizioni giuridiche qualificate come diritto quando derivano attuali e gravi pregiudizi da condotte amministrative; tuttavia la tutela è limitata alla protezione del nucleo intangibile del diritto, non alle modalità organizzative interne che restano in larga misura discrezionali.
Legge n. 354/1975, art. 8 e DPR n. 230/2000, art. 8
Garantiscono al recluso il diritto all'igiene personale e disciplinano il servizio di barberia (taglio dei capelli) come parte del diritto alla dignità; tuttavia le modalità e i limiti operativi possono essere regolati dall'Amministrazione penitenziaria nel rispetto di ragionevolezza e proporzionalità.
Art. 41-bis Ord. pen.
Rilevanza del regime differenziato 41-bis: la disciplina organizzativa delle sezioni 41-bis e delle relative misure di sicurezza e igiene rientra nelle valutazioni amministrative, con esigenze di ordine e sicurezza che possono giustificare limitazioni sulle modalità operative del servizio barberia.
Circolare applicativa riguardante l'organizzazione delle sezioni 41-bis
Prevede la gratuità del servizio barberia affidato a detenuti lavoranti e disciplina tempi, modalità e verifiche degli strumenti; tuttavia lascia spazio alle Direzioni d'istituto per limiti o specifiche scelte operative in funzione della sicurezza.
Massime di principio
- La magistratura di sorveglianza può intervenire quando vi è una negazione del diritto soggettivo del detenuto o un attuale e grave pregiudizio, ma non per sindacare le modalità organizzative interne che rientrano nella discrezionalità amministrativa salvo casi di manifesta irragionevolezza.
- Il diritto all'igiene personale e alla dignità del detenuto è protetto, ma le modalità pratiche (es. strumenti e protocolli del servizio barberia) possono essere limitate dall'Amministrazione per ragioni di sicurezza e ordine, purché tali limitazioni siano ragionevoli e proporzionate.
- Se le autorità sanitarie competenti attestano l'assenza di criticità igienico-sanitarie, il giudice non può imporre dettagli operativi assorbenti che incidano sulle scelte tecniche e organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.
- Il controllo giudiziale è più rigoroso quando la misura amministrativa determina una reale e significativa intralcio al nucleo essenziale di un diritto; le prescrizioni meramente tecniche o gestionali, senza un impatto diretto su diritti fondamentali, sono normalmente fuori dalla giurisdizione sindacabile.
- In situazioni simili, chi contesta provvedimenti amministrativi dovrà dimostrare un pregiudizio attuale e grave al nucleo del diritto (es. salute, dignità) per ottenere interventi giurisdizionali; altrimenti la tutela delle criticità tecniche spetta all'Amministrazione e agli organi sanitari competenti.
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