Cassazione Penale, Ordinanza n. 13762/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi, nonché sull'assenza di vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 16 luglio 2024. Ai ricorrenti era stata affermata la responsabilità, ciascuno, per partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per plurimi episodi di detenzione, acquisto e cessione illecita di sostanze stupefacenti; per uno dei due era stata inoltre ritenuta la detenzione illecita di un'arma comune da sparo. Il primo ricorrente lamentava violazione di legge e omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo deduceva, con più motivi, vizi di motivazione e erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 con riferimento sia alla ritenuta esistenza e alla sua partecipazione all'associazione, sia a singoli episodi di cessione/importazione di cocaina; contestava inoltre il trattamento sanzionatorio, la pena base, il diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione e gli aumenti per continuazione, invocando anche l'art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e che le doglianze non si confrontavano con le specifiche argomentazioni della Corte territoriale. In particolare, per le attenuanti generiche ha richiamato la motivazione implicita desumibile dalla complessiva struttura argomentativa e dalla valutazione della gravità dei fatti; per l'associazione e i singoli episodi di spaccio ha valorizzato il richiamo a sentenze irrevocabili, intercettazioni e riscontri dialogici; per la pena e gli aumenti ex continuazione ha ritenuto insindacabile la discrezionalità del giudice di merito, in assenza di illogicità o violazione del limite legale.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
Richiamato per la qualificazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sull'esistenza del sodalizio e sulla partecipazione del ricorrente.
art. 133 cod. pen.
Censurato dai ricorrenti in tema di trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla pena, insindacabile in cassazione se non frutto di arbitrio o illogicità.
art. 81, comma primo, cod. pen.
Richiamato per escludere vizi nella determinazione degli aumenti per continuazione, essendo gli incrementi contenuti e comunque nel limite legale del triplo della pena base.
art. 132 cod. pen.
Evocato dalla Corte in relazione alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione dell'incremento sanzionatorio per i reati satellite.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la sentenza che ometta una motivazione espressa su una specifica doglianza quando il suo rigetto sia comunque desumibile dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.
- Per il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente anche una motivazione implicita o sintetica, purché coerente con la valutazione globale della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
- Le censure che si limitano a contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono generiche e manifestamente infondate.
- La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da un insieme concordante di elementi, tra cui intercettazioni, rapporti stabili di collaborazione, ruolo operativo nell'organizzazione e continuità nei flussi di droga.
- In tema di continuazione, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione analitica sugli aumenti di pena quando questi siano di esigua entità e complessivamente rispettosi del limite legale; la discrezionalità sanzionatoria è sindacabile solo per illogicità manifesta o arbitrio.
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