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Ordinanza

Ordinanza n. 62/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei criteri e piani d’acquisto predisposti, con note prot. n. 174993 del 5.12.2025, prot. n. 179653 e 179962 del 16.12.2015, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per la stipula dei contratti con gli erogatori privati accreditati per il triennio 2025-2027, nonché dei relativi contratti di assistenza territoriale redatti dall’A.S.P. di Cosenza e trasmessi alla ricorrente per la firma in data 18.12.2025, con nota prot. n. 18040 e prot. 181378 del 18.12.2025, e di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso, ivi compreso, ove necessario, il D.C.A. n. 302 del 25.11.2025, con cui il Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario della Regione Calabria ha definito i livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l’acquisto di prestazioni sanitarie erogate, a carico del Sistema Sanitario Regionale, dalla rete di assistenza territoriale privata accreditata per il triennio 2025-2027 e di tutti i successivi Decreti di rettifica ed integrazione emessi dal medesimo Commissario ad Acta, nn. 309 e 310 del 29.11.2025 e n. 316 dell’11.12.2025.

Giustizia amministrativa202600042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: criteri e piani d’acquisto e relativi contratti di assistenza territoriale predisposti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per il triennio 2025-2027, nonché gli atti commissariali di definizione dei livelli massimi di finanziamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, i criteri e i piani d’acquisto predisposti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per la stipula dei contratti con gli erogatori privati accreditati di assistenza territoriale nel triennio 2025-2027, i relativi contratti trasmessi per la sottoscrizione e gli atti commissariali con cui sono stati definiti e successivamente rettificati o integrati i livelli massimi di finanziamento destinati all'acquisto di prestazioni sanitarie private accreditate. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e si limita a decidere la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo necessario che la trattazione del ricorso nel merito avvenga re adhuc integra. Nell'ambito dei poteri cautelari atipici previsti dall'art. 55 c.p.a., ha sospeso il termine per la stipula del contratto relativo alla ricorrente sino alla definizione della controversia. Il giudice ha ritenuto tale misura idonea a tutelare le posizioni delle parti senza pregiudicare gli interessi pubblici e quelli delle altre parti costituite. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 16 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    nell’ambito dell’atipicità dei poteri di cui all’art. 55 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice amministrativo di adottare una misura cautelare atipica e adeguata alle esigenze di tutela, consistente nella sospensione del termine per la stipula del contratto sino alla definizione della controversia.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può adottare, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., misure atipiche diverse dalla mera sospensione dell’atto, purché siano adeguate alla tutela della posizione dedotta in giudizio.
  • Quando la stipula di un contratto amministrativo potrebbe compromettere l’utilità della decisione di merito, la sospensione del termine per la stipula può essere disposta per mantenere integra la situazione controversa fino alla definizione del giudizio.
  • La misura cautelare può essere adottata quando, secondo una valutazione complessiva, essa tutela il ricorrente senza pregiudicare gli interessi pubblici e quelli delle altre parti costituite.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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