Cassazione Penale, Ordinanza n. 28266/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di valida sottoscrizione tecnica, poiché proposti personalmente dagli imputati senza difensore cassazionista. Non essendo stato esaminato il merito, è rimasta ferma la decisione di merito di condanna già resa in appello. È stata inoltre disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (n.d.)
La controversia
Due soggetti, già condannati in appello per concorso in tentato furto in abitazione aggravato, hanno proposto ricorso per Cassazione separatamente. La Suprema Corte non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato che i ricorsi erano stati presentati personalmente dagli interessati e non da un difensore iscritto e abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili con procedimento de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in procedura de plano, senza formalità, quando ricorrano i presupposti rilevati dalla Corte.
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto e abilitato al patrocinio davanti alla Corte; la proposizione personale rende il ricorso inammissibile.
artt. 110, 56, 624-bis e 625, n. 2, c.p.
Norme incriminatrici richiamate per il concorso di persone, il tentativo, il furto in abitazione e la relativa aggravante contestata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato, in assenza della sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte, è inammissibile.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è rilevata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la Corte può dichiararla senza formalità e senza esame del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In presenza di ricorso inammissibile, la decisione di merito impugnata resta ferma e non viene scrutinata nel merito dalla Corte di cassazione.
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