Cassazione Civile, Sentenza n. 18060/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'avv. Prosperini, per cessione del credito ricevuta dal proprio assistito Guerino Luciani, ha promosso giudizio per ottenere l'equo indennizzo ex l.89/2001 relativo alla durata irragionevole del processo presupposto. La Corte d'appello aveva ritenuto il ricorrente privo di legittimazione ad agire sulla base della qualificazione della cessione come successione a titolo particolare nel diritto oggetto del processo (e di giurisprudenza che impone l'articolazione dell'indennizzo tra alienante e successore secondo la diversa partecipazione al processo), e per il fatto che la cessione era avvenuta dopo la fine del processo; il ricorrente ha impugnato tali affermazioni in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, censurando il paralogismo della Corte d'appello che aveva erroneamente applicato la disciplina della successione a titolo particolare al caso di una cessione di credito all'equo indennizzo. La Suprema Corte ha affermato la cedibilità del credito all'equo indennizzo e la legittimazione del cessionario ad agire, non ravvisando ostacoli nella disciplina deontologica (art.13, co.4 l.247/2012) alla tipologia di cessione effettuata. Ha cassato il provvedimento impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, rimettendo a quella sede anche la decisione sulle spese.
Norme richiamate
legge 89/2001 (art. 1-ter, n.6)
Riferita in relazione al requisito dell'esperimento dei rimedi preventivi; la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto di tali rimedi, censura ripresa nel procedimento ma non discussa come ostacolo alla cedibilità del credito.
codice civile (art. 1260 c.c.)
Articolo sulla cedibilità dei crediti: la Cassazione ha ritenuto violato tale principio dalla Corte d'appello che aveva escluso la legittimazione del cessionario ad agire.
codice di procedura civile (art. 111 c.p.c.)
Norma sulla successione a titolo particolare nel diritto oggetto del processo: la Corte d'appello ha applicato questa disciplina alla fattispecie in modo improprio; la Cassazione ha escluso la sovrapponibilità automatica fra successione a titolo particolare del diritto processuale e cessione del credito all'equo indennizzo.
codice di procedura civile (art. 100 c.p.c.)
Richiamato nel ricorso come norma rilevante nel quadro delle regole processuali collegate alla legittimazione e alla rappresentanza; la decisione di merito è stata censurata per errori logico-giuridici connessi alla ricostruzione della legittimazione.
codice di procedura civile (art. 132, n.4 c.p.c.)
Richiamato a proposito della contraddittorietà della motivazione della Corte di appello; nella decisione di Cassazione la motivazione della sentenza impugnata è stata qualificata come viziata.
codice civile (artt. 1362 e 1363 c.c.)
Norme sull'interpretazione degli atti: il ricorrente deduceva un errore interpretativo dell'atto di cessione; la Cassazione ha condiviso che l'atto configurava una valida cessione del diritto all'equo indennizzo e che la Corte territoriale aveva interpretato erroneamente tale atto.
legge 247/2012 (art. 13, co. 4)
Norma deontologica sull'ordinamento della professione forense. La Corte ha ritenuto che l'atto di cessione impugnato non violi il divieto di patto che attribuisca all'avvocato una quota del bene oggetto della prestazione, perché si tratta di cessione di un credito accessorio (il diritto all'equo indennizzo) e non di attribuzione di una quota del diritto controverso.
Massime di principio
- La cessione del credito all'equo indennizzo è in linea di principio valida e il cessionario ha legittimazione ad agire per il recupero del credito, salvo specifici divieti normativi.
- Non bisogna confondere la successione a titolo particolare del diritto oggetto del processo con la cessione di un credito accessorio (come l'indennizzo): le regole che disciplinano la partecipazione e l'apporto del successore nel processo principale non si applicano automaticamente alla cessione di crediti sorti in dipendenza del processo.
- La validità e l'efficacia della cessione dipendono dal contenuto e dall'interpretazione dell'atto di cessione: è importante che l'atto indichi chiaramente l'oggetto (il diritto all'indennizzo) e non una 'quota' del diritto controverso stesso, per non incorrere in divieti deontologici.
- In situazioni analoghe verificare sempre: (a) il momento della cessione rispetto alla chiusura del processo; (b) l'oggetto esatto della cessione; (c) eventuali prescrizioni procedurali o rimedi preventivi richiesti dalla normativa sull'equo indennizzo; (d) la conformità alle norme deontologiche professionali.
- Se la Corte territoriale applica regole di ripartizione dell'indennizzo riservate ai casi di successione nel titolo del diritto controverso, il cessionario può contestare tale ricostruzione e invocare la cedibilità del credito secondo l'art. 1260 c.c.
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