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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01269/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un tentativo di furto commesso in concorso, con aggravante della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, e con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva, sostenendo che essa fosse stata ritenuta senza una concreta valutazione degli elementi giustificativi, tramite una motivazione meramente apparente, e ha chiesto in via subordinata di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p. nella parte in cui impedirebbe la prevalenza delle attenuanti generiche. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione di inattendibilità della versione resa da un soggetto indicato negli atti, lamentando che il giudizio fosse fondato solo sulla contrapposizione alla ricostruzione della vicenda, senza esplicitazione del criterio seguito. Con il terzo motivo ha lamentato che la Corte avrebbe negato o comunque svalutato le attenuanti generiche senza considerare il comportamento processuale dell'imputato; tuttavia la stessa sentenza impugnata dava atto che tali attenuanti erano già state concesse in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello, mentre la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sulla rilevanza dei precedenti penali ai fini della maggiore pericolosità sociale e della recidiva. Ha giudicato il secondo motivo inammissibile perché consistente in doglianze di fatto e in una critica priva di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che le attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come base della fattispecie di tentativo contestata all'imputato.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del reato patrimoniale oggetto di contestazione.

  • art. 625, n. 5, c.p.

    Richiamato come aggravante speciale della fattispecie patrimoniale contestata.

  • art. 69, quarto comma, c.p.

    Richiamato dalla difesa quale norma ostativa alla prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva; la Corte ha ritenuto la censura non deducibile in cassazione perché già devoluta e motivatamente respinta in appello.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e specificamente disattesi dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione adeguata e non illogica.
  • Le doglianze che investono la valutazione del fatto, la ricostruzione della vicenda e l'attendibilità delle fonti probatorie sono inammissibili in cassazione se non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata e si limitano a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il vizio relativo al trattamento sanzionatorio o alle circostanze attenuanti non è fondato quando la sentenza impugnata dia conto, anche in modo esplicito, dell'avvenuto riconoscimento delle attenuanti o della ragione del loro bilanciamento con aggravanti e recidiva.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoFurto
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidivaOnere della prova

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