Cassazione Penale, Sentenza n. 9154/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revisione avverso la condanna irrevocabile (Corte d'assise d'appello di Napoli 02/04/2008, irrevocabile 11/04/2009) per omicidio e reati connessi. Il ricorrente ha dedotto l'emergere di nuovi elementi probatori (dichiarazioni di più collaboratori di giustizia rese dopo il giudicato, indicanti altri soggetti quali esecutori materiali - Buono e Giannino - e dichiarazioni che avrebbero fornito un alibi per Monaco, arrestato a Benevento il giorno del delitto) che, secondo la difesa, rendono possibile il proscioglimento. La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo le nuove prove non sufficientemente decisive e compatibili con le dichiarazioni oculari raccolte nel processo di merito (testimoni Rea, Reccia/nota confusione sulla posizione di Reccia, Orsola Barone) che avevano indicato la presenza e la responsabilità di Monaco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte d'appello ha oltrepassato il limite della valutazione preliminare di ammissibilità compiendo una valutazione di merito (esigendo che il novum potesse "sovvertire con certezza" il giudicato). La Cassazione ha affermato che il giudice dell'ammissibilità deve valutare in astratto l'idoneità del nuovo elemento a determinare il proscioglimento, senza penetrare nel merito. Considerando che i novelli elementi indicano responsabili diversi e introducono elementi di alibi per Monaco, la Corte ha ritenuto che tali novità debbano essere esaminate nel merito e non respinte in limine. Ha pertanto annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia ai sensi dell'art. 11 c.p.p.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Disciplina l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza; la Corte ha richiamato il criterio ma ha rilevato che la valutazione della Corte d'appello è stata oltre il limite consentito per l'istruttoria di ammissibilità
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione agli effetti della revisione e ai criteri di proscioglimento; la Cassazione spiega che l'esame preliminare deve valutare l'idoneità astratta del novum a far emergere il proscioglimento secondo tali articoli
art. 11 cod. proc. pen.
Norma procedurale per l'individuazione del giudice competente cui rinviare il nuovo giudizio di merito; la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia ai sensi di tale articolo
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, Rv. 280405
Principio secondo cui nel vaglio di ammissibilità il giudice deve accertare in astratto profili di non persuasività o incongruenza solo se rilevabili in astratto, evitando valutazioni di merito approfondite
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Rv. 260563
Ribadisce il limite del giudice dell'ammissibilità: valutazione astratta dell'idoneità del nuovo elemento senza un'anticipazione penetrante del merito
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Rv. 281422
Chiarisce che l'inammissibilità per manifesta infondatezza sussiste quando le ragioni sono evidentemente inidonee a consentire la verifica del merito; la capacità effettiva di travolgere il giudicato è materia del giudizio di revisione
Massime di principio
- La fase di ammissibilità della revisione richiede una valutazione astratta dell'idoneità del novum a determinare il proscioglimento, non una verifica di merito sulla sua concreta capacità di sovvertire il giudicato
- Se le nuove prove introducono elementi innovativi rilevanti (es. indicazione di diversi esecutori materiali, alibi), il giudice deve rinviare la questione al merito e non dichiarare inammissibile la domanda per una valutazione sommaria di non decisività
- Il giudice di merito è il luogo appropriato per valutare contraddittoriamente affidabilità, contraddizioni e peso probatorio dei collaboratori di giustizia; l'eventuale inaffidabilità evidente in astratto può invece giustificare l'inammissibilità
- Errori di identificazione di fonti probatorie (es. confondere chi ha deposto con chi si è avvalso della facoltà di non rispondere) possono alterare la motivazione di inammissibilità e giustificare l'annullamento per difetto di adeguata valutazione
- In pratiche analoghe, la difesa deve evidenziare la novità e la potenziale incompatibilità delle nuove dichiarazioni con il giudicato, richiedendo espressamente l'esame in sede di merito quando il novum appaia idoneo, anche solo in astratto, a determinare il proscioglimento
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