Cassazione Penale, Sentenza n. 8995/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 17/10/2023 che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP il 28/09/2023 per il reato di rapina. Il ricorso deduce due motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, con particolare riferimento all'uso del tatuaggio a forma di lacrima come elemento identificativo; 2) contraddittorietà della qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dalla sottrazione del cellulare si dovrebbe ricavare una fattispecie di furto e non di rapina.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conferma implicitamente la validità dell'identificazione operata dalle persone offese, ritenendo decisivo l'elemento del tatuaggio a forma di lacrima e ritenendo infondata la censura sulla motivazione, poiché configurata come mera diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Riguardo alla qualificazione giuridica, la Corte ritiene corretta la qualificazione come rapina perché la sottrazione del cellulare è stata preceduta da imposizione delle mani e trattenimento della persona offesa, elementi funzionali all'impossessamento. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, quest'ultima sanzione disposta in considerazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
D.Lgs. 137/2020, art. 23 comma 8
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d. lgs. 137/2020
Indica che il ricorso è stato trattato con procedimento a contraddittorio scritto previsto dal decreto legislativo, modalità procedurale seguita nel caso
Codice di procedura penale, art. 616
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
L'articolo è richiamato quale base normativa per disporre le conseguenze derivanti dall'inammissibilità del ricorso, ossia condanna alle spese processuali e possibilità di comminare una somma alla cassa delle ammende se sussistono profili di colpa
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti citati)
richiamate varie pronunce di legittimità che affermano l'impossibilità per la Cassazione di rivedere la valutazione delle risultanze di merito e precedenti sulla valutazione dei segni distintivi (es. Sez. 3 n.18521/2018 Ferri; Sez. 2 n.42041/2019 Ippolito; altre citate)
La Corte si attiene al principio consolidato che la Cassazione non può effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio e che segni distintivi particolari possono avere elevato valore identificativo
Massime di principio
- Il riconoscimento basato su segni distintivi rari o particolari (per esempio un tatuaggio peculiare) è considerato elemento altamente identificativo anche se il riconoscimento avviene a distanza di tempo; contestazioni formali sulla collocazione del segno non sono necessariamente decisive.
- La Corte di Cassazione non può riapprezzare i fatti o riconsiderare il materiale probatorio: una censura motivazionale è ammissibile solo se dimostra una manifesta illogicità o contraddizione grave della motivazione e non una semplice diversa valutazione.
- Quando la sottrazione di una cosa è preceduta da violenza, costrizione o trattenimento della vittima finalizzati all'impossessamento, la condotta si qualifica come rapina e non come furto, anche se il bene si trovava materialmente vicino alla vittima.
- Ricorsi che si limitano a proporre una diversa ricostruzione delle prove o a contestare la valutazione dato per dato sono frequentemente dichiarati inammissibili in sede di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata a pagare le spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella condotta impugnatoria, può essere irrogata una somma alla cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8934/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8935/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8936/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8937/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8938/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8939/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →