Sentenza n. 11064/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc. I), e dei relativi allegati A e B (docc. II-III ), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 247 in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori; - del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 e dei relativi allegati A e B con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024 nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.247 in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\3\2025 : - del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025 e dei relativi allegati A e B (doc.ti VIII e IX), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n. 247;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rettifiche della graduatoria finale della procedura concorsuale per 175 dirigenti, adottate il 7 ottobre 2024, il 14 novembre 2024 e il 22 gennaio 2025, con collocazione della ricorrente alla posizione n. 247 e mancata inclusione tra i vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le rettifiche della graduatoria finale, deducendo gli stessi vizi già fatti valere contro la graduatoria originaria approvata l’11 gennaio 2024: eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti, violazione dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001 e dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza nella valutazione dei titoli. In particolare, ha contestato la scelta della nuova commissione di applicare ai criteri già fissati un moltiplicatore pari a 8,5, per riparametrare il punteggio massimo teorico dei titoli a 100/100, sostenendo che occorresse rivalutare separatamente ciascuna voce e non procedere in modo aggregato; che il criterio fosse basato su presupposti di calcolo erronei e inidoneo a una procedura concorsuale; che la commissione avesse conosciuto preventivamente gli effetti del criterio sulla graduatoria, in violazione dell’imparzialità; e che la riparametrazione producesse distorsioni analoghe a quelle dei criteri precedentemente annullati. Ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata delle rettifiche rispetto alla graduatoria originaria, già impugnata con altro ricorso e oggetto di appello pendente davanti al Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sui criteri di valutazione dei titoli. La Sezione ha rilevato che le contestazioni riproponevano doglianze già respinte con la sentenza n. 20471/2024, relativa alla graduatoria originaria dell’11 gennaio 2024. Ha individuato due possibili esiti dell’appello pendente contro tale sentenza: se l’appello fosse accolto, l’annullamento della graduatoria originaria avrebbe imposto una nuova valutazione e avrebbe travolto automaticamente le rettifiche impugnate, quali atti consequenziali e dal contenuto dovuto; se l’appello fosse respinto, si sarebbe consolidata la legittimità della graduatoria e le rettifiche non avrebbero potuto essere nuovamente contestate per invalidità derivata. In entrambi gli scenari, dunque, l’annullamento degli atti impugnati non avrebbe procurato alcuna utilità concreta alla ricorrente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento ai principi di imparzialità, oggettività e trasparenza dei criteri di valutazione dei titoli; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Presidente del Collegio ha dato avviso in udienza della possibile causa di inammissibilità connessa agli esiti dell’appello pendente sulla graduatoria originaria.
Massime di principio
- Sussiste carenza di interesse quando l’annullamento di atti successivi e meramente rettificativi non può procurare alcuna utilità concreta al ricorrente, perché tali atti sarebbero comunque travolti dall’eventuale annullamento dell’atto originario oppure resterebbero definitivamente consolidati in caso di conferma della sua legittimità.
- Quando gli atti impugnati sono consequenziali e a contenuto vincolato rispetto a un atto presupposto già oggetto di giudizio, l’interesse all’impugnazione autonoma degli atti successivi deve essere valutato alla luce degli esiti prevedibili del giudizio sull’atto presupposto.
- La riproposizione, contro atti successivi, delle medesime censure già respinte con una sentenza relativa all’atto originario non è idonea a fondare un interesse autonomo all’annullamento, qualora l’esito del giudizio sull’atto originario determini comunque la sorte degli atti consequenziali.
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