Sentenza n. 9793/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento quanto al ricorso n. 9169 del 2025: A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - dell’elenco di cui all’avviso pubblicato sull’area web dedicata (www.carabinieri.it) in data 25.07.2025 relativo all’Ammissione al Tirocinio nel concorso per l’ammissione al 207° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, nel quale è stata esclusa la ricorrente nonostante il suo diritto di riserva del posto. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.11.2025: per l’annullamento di atti non noti prima e pubblicati in data successiva al ricorso introduttivo: 1) Decreto M_D AB05933 DE120250001039 datato 14.10.2025 e pubblicato in data 15.10.2025 recante la graduatoria di merito; 2) Verbale n. 57 - della Commissione Esaminatrice - Elenco del personale idoneo per l’ammissione al tirocinio del 25.07.2025; 3) Verbale n. 58 – della Commissione Esaminatrice Graduatoria Finale di Merito del 02.10.2025;. C) quanto al ricorso n. 10569 del 2025: per l’esecuzione esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo TAR n. 4891 del 11.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall’elenco degli 80 candidati ammessi al tirocinio formativo e, con motivi aggiunti, graduatoria finale e verbali della commissione esaminatrice
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso per l’ammissione al 207° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, aveva dichiarato di essere allieva dell’ultimo anno di una Scuola Militare e di beneficiare della riserva di 19 posti prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a), del bando e dall’art. 649 d.lgs. n. 66/2010. Dopo avere superato le prove concorsuali svolte sino a quel momento, era stata esclusa dall’elenco degli ammessi al tirocinio perché non collocata tra i primi 80 concorrenti per punteggio. Deduceva la violazione dell’art. 649 del Codice dell’ordinamento militare e dell’art. 1 del bando, sostenendo che tutti i candidati riservatari idonei avrebbero dovuto essere ammessi al tirocinio, anche se non collocati tra i primi 80, sino alla saturazione dei posti riservati. Contestava inoltre la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di buon andamento, legalità, imparzialità, trasparenza, economicità ed efficienza, nonché l’illegittimità derivata della graduatoria finale e dei verbali della commissione. La ricorrente aveva altresì proposto un distinto ricorso per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare favorevole, poi riunito al giudizio principale.
La decisione
Il TAR ha riunito il ricorso n. 10569/2025, proposto per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, al ricorso di merito n. 9169/2025. Ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Il Collegio ha interpretato il bando distinguendo l’elenco intermedio degli ammessi al tirocinio, previsto dall’art. 15, dalle graduatorie finali previste dall’art. 16. L’elenco di cui all’art. 15 non costituisce una graduatoria finale e viene formato sulla base dei migliori 80 punteggi conseguiti nelle prove anteriori al tirocinio; pertanto, l’ammissione al tirocinio dipende dal merito e non opera ancora la riserva dei posti. La riserva prevista dall’art. 1 del bando e dall’art. 649 d.lgs. n. 66/2010 opera invece nella fase conclusiva, dopo il superamento di tutte le prove, compreso il tirocinio, al momento della formazione delle graduatorie finali dei vincitori. Il giudice ha ritenuto tale interpretazione conforme al principio costituzionale del concorso pubblico e alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, salvo diversa ed espressa previsione, la riserva non esonera i beneficiari dal superamento di tutte le prove concorsuali né impone la formazione di un percorso selettivo parallelo. La riserva favorisce gli idonei nella fase di attribuzione dei posti, ma non consente l’ammissione al tirocinio di candidati che non abbiano raggiunto la soglia di merito prevista per tale fase. È stata inoltre esclusa la rilevanza di eventuali prassi difformi seguite in precedenti concorsi, poiché l’eventuale illegittimità di precedenti atti amministrativi non può fungere da parametro per invocare la disparità di trattamento o un autovincolo. Il ricorso per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare era comunque già stato respinto perché, essendo terminato il tirocinio, non era più praticabile l’ammissione con riserva né l’organizzazione di un tirocinio ad hoc. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e della prassi amministrativa sulla questione.
Norme richiamate
art. 649 d.lgs. n. 66/2010
Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili.
La riserva opera, salvo diversa previsione normativa espressa, nella fase finale di attribuzione dei posti e a favore dei candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali; non esonera i titolari dal confronto concorsuale né impone un percorso parallelo per l’ammissione al tirocinio.
art. 1, comma 2, lett. a), del bando di concorso
La disposizione stabilisce la riserva di posti per gli allievi dell’ultimo anno delle Scuole Militari, nel limite previsto dal Codice dell’ordinamento militare.
art. 1, comma 3, del bando di concorso
La riserva deve essere considerata nella formazione delle graduatorie finali dei vincitori, dopo lo svolgimento dell’intero iter selettivo.
art. 15 del bando di concorso
Disciplina l’elenco intermedio degli ammessi al tirocinio, formato in base ai migliori 80 punteggi conseguiti nelle prove anteriori al tirocinio; tale elenco non è una graduatoria finale e non è ancora il momento di applicazione della riserva.
art. 16, commi 1, 3 e 4, del bando di concorso
Prevede le graduatorie finali degli idonei e dei vincitori e stabilisce che in tale fase si tenga conto delle riserve di posti.
art. 59 c.p.a.
Consente il ricorso per l’esecuzione delle misure cautelari; nel caso concreto l’istanza è stata respinta perché il tirocinio era già terminato e non era possibile disporre un tirocinio ad hoc.
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza, buon andamento, imparzialità e accesso mediante concorso impongono un’interpretazione restrittiva delle deroghe rappresentate dalle riserve, evitando che esse determinino reclutamenti diretti o percorsi selettivi paralleli.
Massime di principio
- Salvo un’espressa diversa previsione normativa o della lex specialis, la riserva di posti in un concorso pubblico non esonera i candidati riservatari dal superamento di tutte le prove previste, comprese quelle selettive o preselettive e il tirocinio.
- Quando il bando non prevede graduatorie autonome per i riservatari, la selezione deve svolgersi secondo un’unica procedura e sulla base di tutti i passaggi selettivi previsti; la riserva opera soltanto nella fase finale di individuazione dei vincitori tra i candidati risultati idonei.
- Un elenco intermedio degli ammessi a una fase concorsuale successiva, formato sulla base dei migliori punteggi conseguiti nelle prove precedenti, non costituisce necessariamente una graduatoria finale e può legittimamente non essere ancora soggetto all’applicazione della riserva dei posti.
- La riserva di posti attribuisce un vantaggio nella concreta assegnazione delle posizioni concorsuali, ma non consente di creare un procedimento selettivo parallelo né di ammettere a una fase successiva candidati che non abbiano raggiunto la soglia di merito prevista dal bando.
- Le modalità illegittimamente seguite dall’amministrazione in precedenti procedure non costituiscono un valido parametro per dedurre disparità di trattamento o autovincolo, quando l’amministrazione successivamente applichi correttamente la disciplina vigente.
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