Cassazione Penale, Sentenza n. 32707/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 DPR 309/90. Due motivi: (1) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p. in relazione agli artt. 3, 25 comma 2, 27 comma 3 Cost., perché precluderebbe la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 99 comma 4 c.p.; (2) vizi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per la mancata riqualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 e per la mancata concessione delle attenuanti generiche, con censura per eccessiva attenzione al dato ponderale (peso/purezza) e per mancata considerazione del ruolo minore e degli altri elementi che avrebbero potuto qualificare il fatto come di lieve entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato l'omissione del requisito di rilevanza per la questione di legittimità costituzionale e ha richiamato precedente giurisprudenza che ha già dichiarato manifestamente infondata la questione. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente applicato i criteri dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 valutando in modo complessivo la purezza e la quantità della sostanza (99% principio attivo, ricavabili 124 dosi), le modalità del rinvenimento e gli elementi indiziari di contatti con ambienti criminali; la motivazione è considerata congrua e viene esclusa una mera rinnovata valutazione del fatto. Conseguenze: confermazione della decisione di merito, dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Norma sulla responsabilità per concorso di persone nel reato: utilizzata per descrivere la fattispecie contestata (concorso di trasgressione delle norme stupefacenti).
art. 73 DPR 309/1990
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; richiamata come disposizione di riferimento per la qualificazione della fattispecie e per la valutazione della 'lieve entità' (comma 5).
art. 73 comma 5 DPR 309/1990
Comma che richiede una valutazione complessiva degli elementi per accertare la lieve entità: la Corte ricorda che anche una singola circostanza ostativa può impedire la qualificazione come di lieve entità.
art. 69 comma 4 c.p.
Prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 c.p.; la Corte afferma che la questione di incostituzionalità è già stata giudicata manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 99 comma 4 c.p.
Disciplina la recidiva reiterata; rilevante nel bilanciamento tra aggravanti (recidiva) e attenuanti generiche.
artt. 3, 25 comma 2, 27 comma 3 Cost.
Principi costituzionali richiamati dal ricorrente (parità, garanzia del giusto processo, proporzionalità della pena); la Corte ritiene che, alla luce della giurisprudenza consolidata, non sussista la violazione dedotta.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Prevede i motivi di ricorso in cassazione per vizi di motivazione e per violazione di norme sul procedimento: la Corte ha ritenuto che le censure mosse non dimostrano un vizio di tale gravità da giustificare il sindacato di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Dispone che, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a sostenere le spese del procedimento; applicata dalla Corte.
art. 23 legge 87/1953
Stabilisce che il giudice deve verificare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni costituzionali: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia neppure prospettato la rilevanza, rendendo il primo motivo inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata dalla Corte in relazione alla valutazione sull'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata per motivare la mancata applicazione di sanzioni aggiuntive per mala fede.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017)
Precedente che ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p. rispetto agli artt. 3, 25 e 27 Cost.; richiamato per escludere la rilevanza del primo motivo.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018)
Orientamento secondo cui l'accertamento della lieve entità è una valutazione complessiva e che un singolo elemento ostativo può essere determinante: citato per confermare il metodo valutativo applicato dalla corte di appello.
Massime di principio
- Per proporre una questione di legittimità costituzionale in Cassazione è necessario dimostrarne la rilevanza e che non sia manifestamente infondata; l'omissione di questo requisito comporta inammissibilità.
- La giurisprudenza di legittimità ha già stabilito che il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva (art. 69 comma 4 c.p.) non è manifestamente incostituzionale: i tentativi di censura costituzionale su questo punto incontrano elevata probabilità di rigetto.
- La qualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 (lieve entità) richiede una valutazione complessiva degli elementi: purezza/quantità della sostanza, modalità di occultamento, organizzazione dell'attività e contatti con ambienti criminali possono singolarmente o congiuntamente escludere la lieve entità.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione del giudice di merito è limitato: sono ammissibili i ricorsi che evidenzino vizi di motivazione macroscopici (ictu oculi); la mera richiesta di rivalutazione del fatto o l'elencazione generica di censure sono inammissibili.
- Per ottenere la riqualificazione o la concessione di attenuanti generiche occorre che la difesa produca e indichi elementi concreti e specifici nel gravame e nel ricorso; meri rilievi generici o non prospettati in appello vengono considerati inammissibili in Cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende se non sussistono ragioni di colpevolezza nella proposizione del ricorso.
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