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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22064/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando il reato da furto in ricettazione e confermando le pene. Con unico motivo, deducevano manifesta illogicità, carenza di motivazione e violazione della legge penale (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), nonché violazione del diritto al contraddittorio (art. 6 CEDU e art. 11 Cost.) per essere stati condannati per ricettazione pur avendo svolto difese preparate per il furto, senza poter chiarire l'origine degli oggetti. Contestavano altresì la sussistenza del dolo di ricettazione e chiedevano l'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha ricordato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la riqualificazione in appello, anche se non richiesta dal pubblico ministero, non viola l'art. 521 c.p.p. se la nuova qualificazione era nota o prevedibile e non ha determinato una lesione concreta dei diritti di difesa. Specificamente sul contrasto furto/ricettazione, la Corte ha affermato che non c'è violazione se il capo di imputazione contiene gli elementi fondamentali che consentono alla difesa di sapere contro quale fatto difendersi (data, luogo, oggetto). Nel caso di specie l'imputazione conteneva tali elementi; l'eventuale ricostruzione dell'origine lecita dei beni sarebbe stata strumento difensivo analogo rispetto all'accusa di furto o di ricettazione. La Corte ha inoltre ritenuto che le doglianze sollevate fossero, in realtà, richieste di rivalutazione del merito, non sindacabili in sede di legittimità. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Le censure per manifesta illogicità e violazione della legge penale sono state esaminate e ritenute infondate perché attinenti a valutazioni di merito e motivazione che la Cassazione ha ritenuto coerenti e logiche.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La riqualificazione in sede d'appello non determina automaticamente la violazione dell'art. 521 se la nuova qualificazione era nota o prevedibile e non ha concretamente leso il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La Corte ha richiamato il principio del giusto processo ma ha ritenuto che la riqualificazione non abbia inciso sui diritti difensivi in modo tale da integrare una violazione costituzionale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamata la tutela europea del diritto di difesa, la Cassazione ha applicato l'interpretazione della Corte EDU: la violazione sussiste solo se la nuova qualificazione determina un effettivo pregiudizio difensivo; nel caso concreto non è stato ravvisato.

  • Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 e giurisprudenza collegata (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018)

    Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015; Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce i criteri per la riqualificazione in appello, con particolare riferimento al rapporto tra furto e ricettazione: ammette la riqualificazione quando l'imputazione contiene gli elementi essenziali che permettono alla difesa di prepararsi ed esercitare il contraddittorio.

  • Sentenza Corte EDU Drassich c. Italia

    Corte EDU, Drassich c. Italia

    Richiamata dalla difesa per sostenere la violazione del diritto di difesa; la Corte di Cassazione ha applicato il criterio della Corte EDU secondo cui occorre valutare l'effettivo pregiudizio subito dall'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nella ricostruzione del motivo di ricorso (ossia la forma di esposizione del motivo unico) ma non influente sul merito; utilizzata dallo difensore per sintetizzare le doglianze in cassazione.

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto in appello è ammissibile anche se non richiesta dal pubblico ministero, purché la nuova qualificazione fosse nota o prevedibile e non abbia determinato una lesione concreta dei diritti della difesa.
  • Nel contrasto tra furto e ricettazione, la riqualificazione non viola il principio di correlazione se il capo di imputazione contiene gli elementi fondamentali (es. data, luogo, oggetto) che consentono all'imputato di sapere contro quale condotta difendersi.
  • La necessità di chiarire l'origine dei beni rappresenta uno strumento difensivo analogo sia rispetto all'accusa di furto sia rispetto a quella di ricettazione; dunque l'impossibilità formale di fornire spiegazioni sull'origine non sempre configura pregiudizio al diritto di difesa.
  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: le censure che si riducono a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili o infondate in sede di legittimità.
  • Per far valere una violazione del diritto di difesa dovuta a riqualificazione è necessario dimostrare l'effettivo e concreto pregiudizio derivante dalla novità della qualificazione (non basta l'asserita sorpresa formale).
  • In presenza di motivazione logica, coerente e priva di aporie da parte del giudice di merito, le contestazioni di illogicità o contraddittorietà devono indicare specifiche incongruità per essere accolte in Cassazione.

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