Sentenza n. 274/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione dell'alunno, -OMISSIS-, al III anno della Scuola Secondaria di I Grado Paritaria-OMISSIS- emesso con verbale n.ro -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti a quello suindicato, comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione dell'alunno alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado paritaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di non ammissione del figlio minore al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Hanno dedotto: violazione della normativa di cui al d.P.R. 11/2009 e della circolare ministeriale del 2 settembre 2015 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso; violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 62/2017 e difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità e manifesta illogicità nella valutazione e nel provvedimento finale. La domanda cautelare monocratica e quella collegiale erano state respinte, rilevandosi che la non ammissione risultava adeguatamente motivata sulla base di diffuse e gravi insufficienze, scarsa partecipazione alle lezioni, ripetute assenze e grado di maturazione personale dell'alunno, elementi portati a conoscenza dei genitori anche mediante il registro elettronico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché i ricorrenti, con nota del 9 aprile 2026, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo rimanga nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e che il giudice non possa decidere nel merito quando, prima della decisione, essa dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, prima della decisione di merito, viene meno l'interesse della parte alla pronuncia richiesta.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile.
art. 6 d.lgs. 62/2017
Indicato tra le disposizioni la cui violazione era stata dedotta dai ricorrenti in relazione alla non ammissione alla classe successiva; il giudice non ne ha esaminato il merito.
d.P.R. 11/2009
Indicato tra le disposizioni la cui violazione era stata dedotta dai ricorrenti; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla normativa nazionale a fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente dichiari prima della decisione di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio della domanda comporta che il sindacato giurisdizionale amministrativo sia attivato e mantenuto nell'interesse della parte che ha promosso il giudizio; il giudice non può definire nel merito una domanda di annullamento divenuta priva di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame dei motivi di ricorso e determina la definizione processuale del giudizio, senza una pronuncia sulla legittimità sostanziale dell'atto impugnato.
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