Corte di giustizia, Sentenza C-180/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2023. — Finanzamt Hamm contro Harry Mensing. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 311 e seguenti – Regimi speciali applicabili agli oggetti d’arte – Regime del margine – Soggetti passivi-rivenditori – Cessione di oggetti d’arte da parte dell’autore o dei suoi aventi diritto – Operazioni intracomunitarie – Diritto a detrarre l’imposta assolta a monte. — Causa C-180/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha risolto una questione di IVA relativa al regime del margine applicabile agli oggetti d’arte acquistati in altri Stati membri. Ha stabilito che l’IVA assolta dal rivenditore sull’acquisto intracomunitario non riduce il margine imponibile della successiva rivendita. Pur riconoscendo possibili differenze di trattamento rispetto ad altri casi, la Corte ha ritenuto che il testo della direttiva sia chiaro e non consenta un’interpretazione correttiva.
IVA e regime del margine per oggetti d’arte: se l’IVA assolta su un acquisto intracomunitario dall’autore o dai suoi aventi diritto rientri nella base imponibile della rivendita
La questione giuridica
Se, in caso di cessione a valle di oggetti d’arte soggetta al regime del margine ex articoli 311 e seguenti della direttiva 2006/112/CE, l’IVA assolta dal rivenditore a titolo dell’acquisto intracomunitario dell’opera debba essere inclusa nel prezzo di acquisto e quindi esclusa o meno dalla base imponibile; in subordine, se esista una lacuna del diritto dell’Unione da colmare in via giurisprudenziale.
Principio di diritto
Gli articoli 312, 315 e 317, primo comma, della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che l’IVA versata dal soggetto passivo-rivenditore in occasione dell’acquisto intracomunitario di un oggetto d’arte non rientra nel "prezzo d’acquisto" ai fini dell’articolo 312, ma resta compresa nella base imponibile della successiva cessione soggetta al regime del margine; la formulazione letterale delle disposizioni non consente di estendere per via interpretativa il trattamento previsto per le importazioni anche agli acquisti intracomunitari, poiché un eventuale allineamento compete al legislatore dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 311, 312, 314, 315, 316 e 317 della direttiva 2006/112/CE
- Considerando 4, 7 e 51 della direttiva 2006/112/CE
IVA e regime del margine per oggetti d’arte acquistati intracomunitariamente
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in una controversia tra il Finanzamt Hamm e il commerciante d’arte Harry Mensing. Il tema è la determinazione della base imponibile IVA quando un soggetto passivo-rivenditore applica il regime del margine a oggetti d’arte acquistati tramite cessioni intracomunitarie esenti.
Fatti e procedimento principale
Nel 2014 il sig. Mensing acquistò oggetti d’arte da artisti stabiliti in altri Stati membri. Le cessioni nello Stato membro di stabilimento degli artisti furono trattate come cessioni intracomunitarie esenti, mentre in Germania il rivenditore assoggettò l’acquisto all’IVA come acquisto intracomunitario.
Il rivenditore chiese di poter applicare alle successive cessioni il regime del margine previsto dalla direttiva IVA. L’amministrazione finanziaria tedesca respinse la richiesta, richiamando l’articolo 25a, paragrafo 7, punto 1, lettera a), dell’UStG, che esclude il regime del margine per taluni beni acquistati in operazioni intracomunitarie esenti.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 4, 7 e 51 della direttiva 2006/112/CE, relativi a neutralità fiscale, concorrenza e prevenzione della doppia imposizione;
- l’articolo 193 della direttiva IVA, sul soggetto debitore dell’imposta;
- gli articoli 311 e seguenti della direttiva IVA, che disciplinano il regime speciale per beni d’occasione e oggetti d’arte;
- l’articolo 312, che definisce "prezzo di vendita" e "prezzo d’acquisto";
- l’articolo 314, che delimita l’ambito del regime del margine;
- l’articolo 315, che determina la base imponibile come margine meno IVA sul margine;
- l’articolo 316, che consente ai soggetti passivi-rivenditori di optare per il regime del margine in taluni casi, tra cui gli oggetti d’arte ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto;
- l’articolo 317, che per gli oggetti d’arte importati include espressamente l’IVA all’importazione nel prezzo d’acquisto.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se la base imponibile debba essere determinata esclusivamente secondo il diritto dell’Unione, senza possibilità di interpretare il diritto nazionale in modo da escludere l’IVA sull’acquisto intracomunitario dalla base imponibile;
- se gli articoli 311 e seguenti della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che l’IVA sull’acquisto intracomunitario riduce il margine, oppure se vi sia una lacuna normativa involontaria.
Ragionamento della Corte
La Corte esamina anzitutto il tenore letterale degli articoli 312, 315 e 317 della direttiva IVA. Osserva che il "prezzo d’acquisto" è ciò che il fornitore ha ottenuto o deve ottenere dal soggetto passivo-rivenditore e che, quindi, riguarda il corrispettivo versato al fornitore del bene, non importi pagati a terzi o all’Erario.
Ne consegue che l’IVA versata dal rivenditore per l’acquisto intracomunitario non rientra nel prezzo d’acquisto ai sensi dell’articolo 312, punto 2. L’IVA relativa al margine, che deve essere sottratta ai sensi dell’articolo 315, è invece l’imposta dovuta sulla vendita a valle, non quella già assolta sull’acquisto intracomunitario.
La Corte riconosce che, sul piano sistematico e teleologico, la disciplina può produrre differenze rispetto agli acquisti interni o alle importazioni da paesi terzi, incidendo sulla neutralità e sulla concorrenza. Tuttavia ribadisce che il principio di neutralità fiscale non consente di ampliare l’ambito di applicazione di una norma chiara e precisa della direttiva in contrasto con il suo tenore letterale. Un eventuale correttivo spetta al legislatore dell’Unione.
La Corte rileva inoltre che l’articolo 317 disciplina espressamente il caso delle importazioni, prevedendo che il prezzo d’acquisto comprenda la base imponibile all’importazione più l’IVA dovuta o assolta all’importazione. Proprio l’esistenza di tale previsione specifica conferma, per contrasto, che per gli acquisti intracomunitari il legislatore non ha previsto una regola analoga.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 312 e 315 nonché l’articolo 317, primo comma, della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che l’IVA assolta da un soggetto passivo-rivenditore a titolo dell’acquisto intracomunitario di un oggetto d’arte, la cui cessione a valle è soggetta al regime del margine ai sensi dell’articolo 316, paragrafo 1, fa parte della base imponibile di tale cessione.
La prima questione non viene esaminata, essendo assorbita dalla risposta alla seconda.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- nel regime del margine, il "prezzo d’acquisto" non include, di regola, l’IVA versata a terzi o all’amministrazione fiscale per l’acquisto intracomunitario;
- la base imponibile della rivendita resta quindi determinata senza sottrarre tale IVA;
- il giudice nazionale non può colmare, in via interpretativa, una lacuna che deriverebbe da una scelta normativa del legislatore dell’Unione.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del mercato dell’arte, la sentenza significa che l’IVA assolta sull’acquisto intracomunitario di opere destinate alla rivendita in regime del margine non abbatte il margine imponibile della cessione successiva. In termini pratici, ciò può determinare un onere fiscale più elevato rispetto ad altre ipotesi contemplate espressamente dalla direttiva, in particolare le importazioni, ma la Corte ha ritenuto tale effetto conforme al testo vigente della normativa UE.
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