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Sentenza

Sentenza del 12/04/2016 n. 3508 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Tributi erariali indiretti - IVA - Operazioni imponibili - Pagamento di acconto in sede di preliminare di compravendita immobiliare. Tributi erariali indiretti - IVA - Rimborso - Adempimenti formali - Dichiarazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva riconosciuto il diritto della società al rimborso dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2010. Secondo l'Agenzia, l'operazione immobiliare sarebbe divenuta rilevante ai fini IVA soltanto con la stipula del contratto definitivo, mai avvenuta a causa del fallimento della società venditrice. Ha inoltre contestato che la richiesta di rimborso potesse essere validamente presentata mediante la sola indicazione del credito nella dichiarazione annuale, senza la presentazione del modello VR.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione di primo grado. Ha stabilito che il pagamento dell'acconto di 30.000 euro, accompagnato dall'emissione della fattura, costituisce operazione imponibile ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente dalla successiva stipula del contratto definitivo. Ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso, l'indicazione del credito IVA nella dichiarazione annuale; il modello VR costituisce soltanto un adempimento necessario per rendere esigibile il credito e avviare la procedura di pagamento. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.300 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793

    L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti.

    Nel caso di un acconto pagato e fatturato prima del contratto definitivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato o fatturato, alla data del pagamento o della fattura. Non è necessario attendere il trasferimento definitivo dell'immobile.

  • Art. 38-bis, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La presentazione del modello VR è un presupposto per l'esigibilità del credito e per l'avvio della procedura esecutiva di rimborso, ma non costituisce l'unica modalità di esercizio del diritto al rimborso.

  • Art. 21, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Quando il diritto al rimborso è stato tempestivamente esercitato mediante la dichiarazione annuale, non si applica il termine biennale di decadenza previsto per le domande di rimborso non presentate secondo tale modalità.

  • Art. 2946 c.c.

    Il diritto al rimborso già esercitato in dichiarazione è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, il pagamento o la fatturazione di un acconto relativo a una compravendita immobiliare anticipa l'effettuazione dell'operazione limitatamente all'importo dell'acconto; il successivo contratto definitivo non determina il periodo d'imposta dell'acconto.
  • Se il contratto definitivo non viene stipulato, ad esempio per il fallimento del venditore, ciò non elimina automaticamente la rilevanza IVA dell'acconto già pagato e fatturato.
  • La compilazione del quadro pertinente della dichiarazione annuale, con indicazione del credito IVA di cui si chiede il rimborso, può costituire valida manifestazione del diritto al rimborso.
  • Il modello VR, o l'adempimento equivalente previsto dalla disciplina applicabile, riguarda principalmente l'esigibilità e l'esecuzione del rimborso, non la nascita del diritto sostanziale.
  • È opportuno distinguere tra esercizio del diritto al rimborso, che può avvenire con la dichiarazione annuale, e successivi adempimenti procedurali necessari per ottenere materialmente il pagamento.
  • La decisione si fonda sull'interpretazione della normativa e sulla giurisprudenza richiamata; per casi successivi occorre verificare eventuali modifiche legislative e gli adempimenti telematici vigenti.

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