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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10302/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore appaltatore)

La controversia

Una società cessionaria dei crediti maturati da un'appaltatrice aveva ottenuto in primo grado e in appello la condanna di un Comune al pagamento di somme per compenso revisionale, riserve e ulteriori danni da anomalo andamento dell'appalto relativo alla costruzione di un'area attrezzata per il turismo, eseguito in base a un contratto di appalto del 1990 e successivi atti di sottomissione. Il Comune aveva anche chiesto di essere manlevato dalla Regione Calabria, sostenendo che il ritardo o l'omesso trasferimento delle somme necessarie per i pagamenti dipendesse dalla Regione. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande relative a compenso revisionale e riserve; 2) erronea applicazione del contratto di concessione e di appalto quanto al rigetto della manleva verso la Regione; 3) violazione di norme contrattuali e della legge n. 109/1994 sul riconoscimento del compenso revisionale, assumendone l'illegittimità; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto il risarcimento dei danni da anomalo andamento dell'appalto senza prova rigorosa del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla giurisdizione, affermando che la domanda di revisione prezzi, essendo fondata su una clausola contrattuale specifica, riguarda un diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario; analogamente, le controversie sulle riserve attengono all'adempimento del contratto e rientrano nella giurisdizione ordinaria. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla manleva e alla asserita contrarietà a legge del compenso revisionale perché non confrontati con le rationes decidendi della sentenza impugnata e perché prospettavano questioni nuove non trattate nei gradi di merito. Ha infine respinto la censura sul danno da sospensione/anomalo andamento dei lavori, osservando che il danno era stato correttamente riconosciuto in via presuntiva secondo l'orientamento consolidato, con liquidazione di spese generali e utili non conseguiti e con esclusione delle voci non dimostrate. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 L. n. 741/1981

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione, ma ritenuto non idoneo a escludere la giurisdizione ordinaria sulla domanda di revisione prezzi fondata su clausola contrattuale.

  • art. 37 L. n. 109/1994

    Richiamato dal ricorrente in tema di compenso revisionale, ma la Corte non ne ha tratto un limite alla giurisdizione ordinaria né alla validità della pretesa contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è stata respinta: il danno da sospensione illegittima dei lavori può essere accertato e liquidato anche in via presuntiva quando si tratti di spese generali e utili non conseguiti, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata prova rigorosa del danno è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale aveva fatto corretto uso di presunzioni e risultanze tecniche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 3 del contratto di appalto

    La clausola prevedeva espressamente la revisione dei prezzi in caso di variazioni entro una misura fissa del 10%; la domanda dell'appaltatore è stata qualificata come pretesa di adempimento contrattuale.

Massime di principio

  • La domanda di revisione prezzi prevista da una specifica clausola del contratto di appalto integra una pretesa di adempimento contrattuale e, come tale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché fa valere un diritto soggettivo.
  • Le controversie relative alle riserve dell'appaltatore, quando attengono all'adempimento del contratto, rientrano nella giurisdizione ordinaria e non in quella amministrativa.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure che non si confrontino con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che introducano questioni nuove non trattate nei gradi di merito.
  • La deduzione di illegittimità di una pattuizione o della sua contrarietà a legge deve essere specificamente allegata nei giudizi di merito; in difetto, la questione è nuova e inammissibile in sede di legittimità.
  • In caso di illegittima sospensione o anomalo andamento dei lavori, il danno dell'appaltatore può essere riconosciuto in via presuntiva per spese generali e utili non conseguiti, senza necessità di prova analitica di ogni singola voce, purché la pretesa trovi riscontro nelle circostanze di causa e nell'accertamento tecnico.
  • Il giudice può escludere le singole voci di danno non provate, pur riconoscendo quelle che risultano presumibili e coerenti con il fermo del cantiere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContrattiLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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