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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11387/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 1 luglio 2024. Dal testo emerge che il primo motivo riproponeva censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, in particolare sulla ritenuta responsabilità per il reato di evasione sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, in specie la sostituzione della pena, contestando la valutazione di merito sulla non effettiva finalità rieducativa della pena pecuniaria sostitutiva e la determinazione del parametro di conversione. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era una mera riproposizione di questioni già vagliate con motivazione corretta dal giudice di merito e che il secondo motivo investiva il trattamento punitivo, ma la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, avendo la Corte di appello ritenuto ostativo il giudizio negativo sulla finalità rieducativa della pena sostitutiva e correttamente applicato, in assenza di elementi contrari, i criteri minimi di conversione previsti dall'art. 56-quater l. n. 689 del 1981. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56-quater l. n. 689 del 1981

    La Corte richiama la norma per affermare che, in mancanza di elementi risultanti dagli atti, il parametro di conversione della pena sostitutiva va determinato secondo i criteri minimi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta e non illogica.
  • Le doglianze che investono la determinazione del trattamento sanzionatorio non sono accoglibili quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e dà conto in modo adeguato delle ragioni ostative alla concessione della sostituzione della pena.
  • In assenza di elementi specifici desumibili dagli atti, il parametro di conversione della pena sostitutiva può essere individuato facendo applicazione dei criteri minimi previsti dalla disciplina di settore.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniMisure alternative
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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