Sentenza n. 356/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento della GRADUATORIA DEFINITIVA CONCORSO 95 ASSISTENTI DI CUI 8 PROFILO A 10 ASSISTENTE MOTORISTICA MECCANICA ED ARMI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti presupposti del concorso per otto posti di assistente per la motoristica, la meccanica e le armi, nonché l’esito negativo della prova a quiz
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’esito della prova a quiz sostenuta nell’ambito del concorso per l’assunzione di assistenti presso l’Agenzia Industrie Difesa. Il punteggio attribuito, pari a 20,1, era inferiore alla soglia minima di 21 punti; secondo il ricorrente, alcune risposte ai quesiti n. 14 e n. 32 sarebbero state erroneamente considerate errate e, se valutate correttamente, gli avrebbero consentito di raggiungere 21,90 punti. Ha dedotto violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione del bando, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto e contraddittorietà della motivazione, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, irragionevolezza, sproporzionalità, disparità di trattamento, sviamento, difetto di istruttoria e straripamento di potere. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso, rilevando che l’esito negativo della prova era stato comunicato il 28 luglio 2025 mediante pubblicazione sul portale InPA, con valore di notifica ai sensi dell’art. 6, comma 10, del bando, e che il ricorrente ne aveva avuto comunque effettiva conoscenza, come dimostrato dall’istanza di riesame presentata il 28 agosto 2025. Il ricorrente ha sostenuto che l’atto da impugnare fosse la graduatoria definitiva, pubblicata il 2 ottobre 2025, e non il precedente esito della prova.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, accogliendo l’eccezione delle amministrazioni. La comunicazione dell’esito della prova, contenente l’indicazione del mancato raggiungimento del punteggio minimo e della conseguente definitiva preclusione della prosecuzione del percorso concorsuale, aveva immediata efficacia lesiva e doveva essere impugnata tempestivamente, senza necessità di attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva. Il giudice ha ritenuto sufficiente sia la pubblicazione sul portale InPA, cui il bando attribuiva valore di notifica a ogni effetto di legge, sia, comunque, l’effettiva conoscenza acquisita dal candidato, comprovata dall’istanza di riesame del 28 agosto 2025. L’impugnazione avrebbe potuto essere proposta anche al buio, con eventuale successiva proposizione di motivi aggiunti. La graduatoria definitiva non costituiva quindi il primo atto lesivo rilevante ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione. Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla correttezza della valutazione dei quesiti. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata definita in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 6, comma 10, del bando di concorso
tale pubblicazione [...] aveva “valore di notifica ad ogni effetto di legge”
La pubblicazione dell’esito della prova sul portale InPA costituiva modalità di comunicazione avente valore legale secondo la lex specialis.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno delle censure di violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza; la questione non è stata esaminata nel merito per la tardività del ricorso.
art. 4 Cost.
Invocato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per contestare la motivazione degli atti; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando l’esito negativo di una prova concorsuale determina immediatamente l’esclusione o la definitiva preclusione della prosecuzione della procedura, tale esito ha autonoma e immediata lesività e deve essere impugnato entro il termine decadenziale, senza necessità di attendere la graduatoria finale.
- La pubblicazione dell’esito della prova sul portale indicato dal bando, quando la lex specialis le attribuisce valore di notifica a ogni effetto di legge, è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto lesivo.
- Anche in assenza della pubblicazione o indipendentemente dalla sua efficacia legale, l’effettiva conoscenza dell’esito lesivo, desumibile da iniziative del candidato come un’istanza di riesame contenente contestazioni specifiche, fa decorrere il termine per proporre ricorso.
- L’impugnazione dell’esito negativo può essere proposta anche senza la piena conoscenza di tutti gli elementi motivazionali o documentali, mediante ricorso “al buio”, con possibilità di integrare successivamente le doglianze attraverso motivi aggiunti; l’attesa della graduatoria definitiva non impedisce la maturazione della decadenza.
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