Cassazione Penale, Sentenza n. 25302/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per il reato di scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.). L'accusa prospettava che Scarlato avesse agito come intermediario/concorrente nello scambio tra il candidato sindaco Manna e esponenti del clan D'Ambrosio, con promessa di utilita' (affidamento lavori, aperture/concessioni nel palazzetto). La difesa ha contestato l'insussistenza di gravi indizi, ha richiamato l'annullamento della misura nei confronti di Manna e ha osservato che le intercettazioni non dimostrano la partecipazione di Scarlato al patto ma solo un'attivita' organizzativa e il fatto che Scarlato abbia poi beneficiato di un incarico.
La decisione
Il giudice ha ritenuto fondato il motivo pregiudiziale relativo alla insufficiente motivazione circa il coinvolgimento di Scarlato nello scambio elettorale mafioso. Ha rilevato che la decisione impugnata fondava il sospetto su elementi non sufficientemente dimostrativi: legami aneddotici col clan, intercettazioni che al piu' attestano attivita' organizzativa e il fatto che Scarlato sia stato beneficiario dell'incarico di addetto alla sicurezza, ma non la sua consapevolezza o concorso nella stipulazione del patto. Ha richiamato il principio di valutazione unitaria degli indizi e l'annullamento della misura a carico di Manna come elemento rilevante. Conseguentemente l'ordinanza impugnata e' annullata e la causa e' rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
Fattispecie di scambio elettorale politico mafioso; la sentenza sottolinea che per integrarla occorre dimostrazione dello scambio delle promesse e della partecipazione consapevole; il mero beneficio ricevuto non prova automaticamente il concorso nella pattuizione.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per il rinvio al Tribunale competente per il nuovo giudizio sulla gravita' indiziaria.
Giurisprudenza (sent. n. 20652 dell'08/03/2023)
Principio secondo cui gli elementi indiziari vanno valutati in modo globale e unitario, non in maniera frazionata o atomistica, per verificarne la reale portata dimostrativa.
Criterio per misure cautelari personali
Per l'applicazione di misure cautelari personali e' necessario il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; la motivazione del provvedimento deve dimostrare che gli elementi complessivamente raggiungono tale soglia.
Massime di principio
- La valutazione degli indizi per misure cautelari deve essere complessiva: nessun elemento va valutato isolatamente, ma nell'insieme per verificarne la forza probatoria.
- Il fatto che un soggetto abbia beneficiato di utilita' promesse in un accordo illecito non prova di per se' la sua partecipazione alla pattuizione; e' necessaria la prova della sua consapevolezza e del suo concorso nella stipulazione.
- Le intercettazioni possono essere indizi rilevanti solo se il loro contenuto e contesto dimostrano con sufficiente precisione e gravita' la responsabilita'; frasi generiche o attivita' meramente organizzative possono non essere sufficienti.
- La cancellazione di una misura cautelare a carico di un coindagato per insufficienza di indizi puo' influire sulla valutazione complessiva ma non automatizza la decisione per gli altri indagati; e' comunque elemento valutabile dal giudice.
- Se la motivazione del giudice di merito e' insufficiente a dimostrare i requisiti per la misura cautelare, la decisione va annullata e la materia rinviata per nuovo esame sulla gravita' indiziaria.
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