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Sentenza

Sentenza del 18/06/2018 n. 1604 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Associazione non riconosciuta - riqualificazione in società commerciale - responsabilità solidale del rappresentante pro tempore - presupposto - concreta ed effettiva attività - è necessaria. Associazioni non riconosciute - responsabilità solidale del rappresentante - artt. 36 e 38 Cod. civ. - presupposto - mero ruolo formale di rappresentante - non è sufficiente - concreto svolgimento di atti di gestione - è necessario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Ufficio sosteneva che il rappresentante fosse solidalmente responsabile per le obbligazioni tributarie dell’associazione in base alla carica formalmente ricoperta. La controversia riguardava quindi se il mero ruolo di legale rappresentante fosse sufficiente a fondare la responsabilità personale oppure se fosse necessario provare lo svolgimento concreto, effettivo e continuativo di atti di gestione e l’effettivo coinvolgimento nelle violazioni contestate.

La decisione

La responsabilità personale e solidale del rappresentante non può derivare dalla sola attribuzione formale della carica. È necessario che l’Amministrazione finanziaria dimostri che il soggetto abbia svolto concretamente attività gestoria, in modo effettivo e continuativo, tale da consentire di riferirgli le violazioni e i debiti tributari dell’associazione. In assenza di tale prova, non può essere riconosciuta alcuna responsabilità solidale a suo carico.

Norme richiamate

  • Articolo 36 del Codice civile

    La norma disciplina l’ordinamento e la rappresentanza delle associazioni non riconosciute. La responsabilità del rappresentante non si presume per il solo fatto della carica, ma deve essere collegata alla concreta attività svolta.

  • Articolo 38 del Codice civile

    La norma prevede la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta. Secondo il principio applicato, è necessario dimostrare l’effettivo compimento di atti di gestione o di attività negoziale riferibili al soggetto, non essendo sufficiente il ruolo formale.

Massime di principio

  • Per attribuire al legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta la responsabilità personale per debiti tributari, non basta dimostrare che ricoprisse formalmente la carica: occorre provare la sua concreta partecipazione alla gestione.
  • L’onere della prova dell’attività gestoria effettiva grava sull’Amministrazione che pretende la responsabilità solidale.
  • La responsabilità può essere riferita al rappresentante quando emergono atti concreti, effettivi e continuativi di amministrazione, gestione o rappresentanza dell’ente.
  • In assenza di elementi specifici che colleghino il soggetto alle violazioni fiscali o agli atti gestori, la responsabilità personale non può essere presunta.
  • La riqualificazione dell’associazione come impresa commerciale può incidere sugli obblighi tributari dell’ente, ma non determina automaticamente la responsabilità personale del rappresentante: anche questo profilo richiede una prova autonoma dell’effettiva attività svolta.

Testo integrale

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