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Sentenza

Sentenza n. 765/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento 1) del provvedimento di diniego prot. n. 0044911 del 14-05-2024 notificato dal Comune tramite SUAP alla ricorrente a mezzo pec in data 14 maggio 2024, avente ad oggetto “Codice pratica SUAP: 03722290164-28092023-1550 Richiesta presentata al SUAP in data 28/09/2023, prot. n. 0074048 Richiedente: LA NUOVA ITALSPAZI S.R.L. Oggetto: ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 13/2020 Localizzazione impianto: Via Don L. Palazzolo n. fianco civico 27 DINIEGO DEFINITIVO E DIFFIDA ALLA COPERTURA IMMEDIATA E ALLA RIMOZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO NON AUTORIZZATO” in relazione alla prat. n. PUB22/2023 (doc. 1); 2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ivi compresi, ove occorrendo: - il provvedimento prot. n. 0097846 del 20-12-2023 notificato dal Comune tramite SUAP alla ricorrente a mezzo pec in data 20 dicembre 2023, avente ad oggetto “Codice pratica SUAP: 03722290164-28092023-1550 Richiesta presentata al SUAP in data 28/09/2023, prot. n. 0074048 Richiedente: LA NUOVA ITALSPAZI S.R.L. Oggetto: ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 13/2020 Localizzazione impianto: Via Don L. Palazzolo fianco civico 27 COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA E PREAVVISO DI DIFFIDA ALLA RIMOZIONE ai sensi dell’art. 10-bis della legge 07/08/1990, n. 241”, in relazione alla prat. n. PUB22/2023 (doc. 2); - il verbale della Commissione Tecnica n. 23/2023 in data 13 novembre 2023 in relazione alla prat. n. PUB22/2023, trasmesso alla ricorrente in data 21 dicembre 2023 prot. SUAP n. 0098551 (doc. 3); nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Comune di Torre Boldone al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa.

Giustizia amministrativa202400389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo dell'autorizzazione per un impianto pubblicitario, con diffida alla copertura del messaggio e alla rimozione dell'impianto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale di rinnovo triennale dell'autorizzazione relativa a un cartello pubblicitario, nonché gli atti prodromici, chiedendo anche il risarcimento dei danni. L'impianto, originariamente autorizzato come cartello bifacciale luminoso di determinate dimensioni e altezza, risultava difforme sotto vari profili: era non luminoso, di dimensioni maggiori e con palo di altezza diversa; esponeva un messaggio pubblicitario non previamente autorizzato; aveva una targhetta identificativa illeggibile; risultava collocato a 21,10 metri da altro cartello, anziché alla distanza minima di 25 metri; inoltre, era posto a 2,80 metri dall'accesso a un supermercato ritenuto intersezione stradale, anziché alla distanza minima prescritta. La ricorrente ha dedotto, con cinque motivi, violazione delle disposizioni del regolamento comunale sulla pubblicità, del Piano generale degli impianti pubblicitari e del d.P.R. 495/1992, nonché eccesso di potere per irragionevolezza ed erroneità manifesta. Ha sostenuto che le difformità non impedissero il rinnovo, che la modifica del messaggio non richiedesse autorizzazione trattandosi di impianto in centro abitato, che l'irregolarità della targhetta non fosse decisiva, che i precedenti rinnovi avessero determinato una deroga implicita alle distanze e un legittimo affidamento, che il Comune avesse omesso un'autonoma istruttoria limitandosi a recepire il parere della Commissione tecnica, che fosse stata applicata erroneamente la disciplina della revoca anziché quella del rinnovo, che il procedimento fosse durato oltre i termini regolamentari e che il diniego fosse sproporzionato e irragionevole. Ha infine dedotto l'illegittimità dell'azione amministrativa ai fini risarcitori.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, secondo il combinato disposto dell'art. 55 del regolamento comunale di pubblicità, il rinnovo possa essere rilasciato solo per impianti conformi al Piano generale degli impianti e che non possa essere concesso quando la pubblicità in atto sia difforme da quella autorizzata. La difformità materiale dell'impianto, quanto a dimensioni e altezza, è stata considerata sufficiente a giustificare il diniego, anche perché incide sulla percepibilità del mezzo e sulla sicurezza della circolazione. Il messaggio pubblicitario è stato ritenuto parte integrante dell'impianto autorizzato: la sua modifica richiede assenso amministrativo anche per gli impianti collocati nei centri abitati; l'art. 53, comma 8, del d.P.R. 495/1992 consente soltanto il ricorso al silenzio-assenso per la variazione del messaggio su impianti fuori dal centro abitato. Sono state inoltre ritenute ostative la non conformità della tipologia del cartello, la targhetta identificativa illeggibile e il mancato rispetto della distanza minima di 25 metri. Un'eventuale deroga alle distanze avrebbe dovuto essere specifica ed espressa, non potendo desumersi dai precedenti rinnovi. Il TAR ha escluso la formazione di un legittimo affidamento, poiché nessun affidamento qualificato può sorgere sulla conservazione di un impianto difforme dal titolo e dalla normativa, e le precedenti omissioni dell'amministrazione non hanno sanato l'irregolarità. Ha respinto la censura sul difetto di istruttoria e motivazione, rilevando il sopralluogo della Polizia municipale, il parere della Commissione tecnica, la partecipazione procedimentale e la puntuale controdeduzione alle osservazioni nel diniego finale. Ha ritenuto infondata la censura relativa all'erronea applicazione della disciplina della revoca, poiché il diniego era fondato sulla specifica disciplina del rinnovo. Ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la censura sul superamento dei termini procedimentali, non avendo la ricorrente subito un pregiudizio concreto e avendo continuato a esporre il mezzo. Ha respinto anche la censura di proporzionalità e affidamento, perché sostanzialmente ripetitiva e comunque infondata. La domanda risarcitoria è stata respinta sia per l'assenza di un fatto ingiusto, essendo legittimo il diniego, sia per la mancata prova del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 Regolamento comunale di pubblicità

    il rinnovo dell’autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del vigente Piano generale degli Impianti; Non è concesso il rinnovo dell’autorizzazione (…) se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata

    La difformità dell'impianto rispetto al Piano generale degli impianti, al titolo autorizzatorio o alla pubblicità precedentemente autorizzata costituisce motivo ostativo al rinnovo; la medesima difformità può rilevare anche ai fini della decadenza dell'autorizzazione.

  • art. 57 Regolamento comunale di pubblicità

    Impone il rispetto delle prescrizioni comunali e l'apposizione sul cartello di un contrassegno identificativo con i dati dell'autorizzazione, da sostituire in occasione di ogni rinnovo.

  • art. 18 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

    Prevede gli obblighi relativi alla manutenzione e all'aggiornamento della targhetta identificativa dell'impianto.

  • art. 53, comma 3, d.P.R. 495/1992

    Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre

    Il contenuto del messaggio pubblicitario è soggetto alla preventiva valutazione nell'ambito dell'autorizzazione.

  • art. 53, comma 8, d.P.R. 495/1992

    Non esclude la necessità dell'assenso alla modifica del messaggio per gli impianti situati nei centri abitati; consente soltanto il silenzio-assenso per la variazione del messaggio su impianti posti fuori dal centro abitato.

  • art. 51, comma 1, Regolamento comunale di pubblicità

    La domanda deve essere presentata (…) nel caso in cui s’intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato

    La modifica di un mezzo pubblicitario già autorizzato, compreso il messaggio veicolato, richiede la presentazione di una domanda.

  • art. 51, comma 4, lett. c), d.P.R. 495/1992

    Prescrive la distanza minima di 25 metri tra gli impianti pubblicitari e nei confronti delle intersezioni rilevanti ai fini della sicurezza stradale.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 285/1992

    Un'eventuale deroga alle distanze degli impianti pubblicitari deve essere specifica ed espressa e non può essere desunta implicitamente da precedenti comportamenti dell'amministrazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito alla società di presentare osservazioni, alle quali il provvedimento conclusivo ha dato puntuale risposta.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    La violazione dei termini procedimentali non determina l'accoglimento della domanda né comporta tutela processuale in assenza di un interesse concreto e di un pregiudizio effettivo.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta per l'assenza di un atto illegittimo produttivo di danno e per la mancata prova del pregiudizio.

Massime di principio

  • Il rinnovo di un'autorizzazione per un impianto pubblicitario può essere negato quando l'impianto esistente sia difforme dal titolo originario, dal Piano generale degli impianti o dalla disciplina regolamentare comunale, senza che l'amministrazione debba previamente procedere alla regolarizzazione dell'impianto.
  • Le modifiche strutturali dell'impianto pubblicitario e la variazione del messaggio esposto costituiscono elementi rilevanti dell'autorizzazione; la modifica del messaggio richiede l'assenso amministrativo anche per gli impianti situati nei centri abitati, mentre il silenzio-assenso previsto per tale variazione opera esclusivamente nei casi stabiliti dalla disciplina applicabile agli impianti fuori dal centro abitato.
  • La violazione delle distanze minime previste per gli impianti pubblicitari non può essere sanata mediante una deroga implicita desunta da precedenti rinnovi o dall'inerzia dell'amministrazione; la deroga deve risultare da un atto specifico ed espresso, anche in ragione delle esigenze di sicurezza della circolazione.
  • L'inerzia o l'omessa contestazione dell'amministrazione in occasione di precedenti rinnovi non fonda un legittimo affidamento alla conservazione di un impianto realizzato in difformità dal titolo autorizzatorio o dalla normativa di settore, soprattutto quando il titolare opera professionalmente nel settore e conosce o deve conoscere le irregolarità.
  • Il procedimento di diniego del rinnovo è adeguatamente istruito e motivato quando l'amministrazione abbia svolto accertamenti tecnici, acquisito il parere dell'organo competente, consentito la partecipazione dell'interessato e controdedotto puntualmente alle osservazioni presentate.
  • La violazione dei termini procedimentali è priva di rilevanza processuale, per carenza di interesse, quando il ricorrente non dimostri un concreto pregiudizio derivante dal ritardo; la domanda risarcitoria richiede comunque la prova di un'attività amministrativa illegittima, del danno e del nesso causale.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttivePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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