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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03373/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (docente)

La controversia

La controversia riguarda il reinserimento di una docente nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Imperia, nelle quali era stata iscritta fino al 2007, per le classi di concorso A043 e A050. Dopo la cancellazione per mancata presentazione della domanda di aggiornamento, la interessata aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto a essere reinserita per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Il Ministero ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 bis e 4, del d.l. n. 97/2004 conv. in l. n. 143/2004, dell'art. 1, comma 695, l. n. 296/2006 e dei dd.mm. n. 42/2009 e n. 44/2011. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe erroneamente limitato l'esame al solo comma 1 bis, trascurando il comma 4, che escluderebbe la possibilità di ulteriori inserimenti in coerenza con la trasformazione delle graduatorie in graduatorie ad esaurimento.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Richiama un orientamento già consolidato secondo cui la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha abrogato, per incompatibilità, l'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004, nella parte in cui consente il reinserimento, su domanda, del docente cancellato con riconoscimento del punteggio maturato al momento della cancellazione. Ne consegue la disapplicazione dei decreti ministeriali che, nel disciplinare gli aggiornamenti delle graduatorie, impediscono il reinserimento dell'aspirante cancellato per mancata presentazione della domanda di permanenza; ciò vale anche per i dd.mm. n. 42/2009 e n. 44/2011, oltre che per il d.m. n. 235/2014. Nulla viene disposto sulle spese, non avendo l'intimata svolto difese. Viene inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso, dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. in l. n. 143/2004

    La norma è interpretata nel senso che il docente cancellato dalle graduatorie, a domanda, può essere reinserito con il punteggio maturato al momento della cancellazione.

  • art. 1, comma 4, d.l. n. 97/2004 conv. in l. n. 143/2004

    Non è ritenuto idoneo a escludere il reinserimento del docente cancellato, poiché non conduce all'abrogazione del comma 1 bis.

  • art. 1, comma 695, l. n. 296/2006

    È richiamato dal ricorrente, ma non è accolto come norma idonea a sovvertire il principio del reinserimento.

  • art. 401 d.lgs. n. 297/1994

    La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non comporta l'abrogazione della disciplina che consente il reinserimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem le motivazioni dei precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo unificato.

  • d.m. n. 42/2009

    Disapplicato nella parte in cui impedisce il reinserimento del docente cancellato.

  • d.m. n. 44/2011

    Disapplicato nella parte in cui impedisce il reinserimento del docente cancellato.

  • d.m. n. 235/2014

    Richiamato come precedente conforme di disapplicazione nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato.

Massime di principio

  • La trasformazione di una graduatoria da permanente a esaurimento non comporta, di per sé, l'abrogazione della norma primaria che riconosce al docente cancellato il diritto al reinserimento su domanda con conservazione del punteggio maturato.
  • Gli atti amministrativi secondari che escludano il reinserimento del docente cancellato per mancata presentazione della domanda di aggiornamento devono essere disapplicati se contrastano con la norma primaria vigente.
  • Nel giudizio di legittimità, la Corte può richiamare per relationem un orientamento giurisprudenziale consolidato quando intenda darvi continuità.
  • Le Amministrazioni dello Stato, quando sono esonerate dal materiale versamento del contributo unificato per il meccanismo della prenotazione a debito, non sono soggette al contributo aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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