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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21169/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che rigettava la sua istanza di rideterminazione della pena straniera riconosciuta per l'esecuzione in Italia. Denuncia violazione di norme costituzionali e processuali (artt. 666 c.p.p., 25 e 27 Cost., art. 10 legge 25/07/1988 n.334), inesatta applicazione dell'art. 18-bis legge 22/04/2005 n.69 e art.10 co.2 legge n.334/1988, violazione del principio di successione delle leggi nel tempo (art.2 c.p.), del ne bis in idem sostanziale e errori nel calcolo delle diminuzioni/aumenti di pena (riconoscimento di 7 reati e mancato assorbimento). Chiedeva l'applicazione di istituti interni (es. sconto per rito abbreviato, continuazione) per ridurre la pena riconosciuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sentenza rumena era già stata riconosciuta irrevocabilmente dalla Corte d'appello di Napoli (6/10/2022) e che, in sede di esecuzione, il giudice interno ha poteri limitati di adattamento della pena: può ridurla solo se supera la massima edittale prevista dall'ordinamento italiano per reati analoghi. Non sono emersi vizi di illegittimità della pena né incompatibilità tali da autorizzare una rideterminazione ulteriore. L'applicazione dell'istituto della continuazione e l'uso per analogia di sconti processuali stranieri sono preclusi in sede di esecuzione/riconoscimento. È stata disposta la condanna del ricorrente alle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161

    Norma di riferimento per il riconoscimento ed esecuzione in Italia delle sentenze penali straniere; contestualizza il potere limitato di adattamento della pena da parte dell'autorità italiana

  • art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69

    Prevede che, in caso di rifiuto della consegna e di esecuzione della pena in Italia, la corte di appello può adattare la pena solo entro i limiti stabiliti dall'ordinamento interno; limitazione del potere di adattamento

  • art. 10 d.lgs. n. 161/2010, comma 5

    Stabilisce che la corte di appello, nel riconoscere per esecuzione una sentenza Ue, deve adattare durata e natura della pena se incompatibili con l'ordinamento italiano, senza però ridurre la pena al di sotto di quanto previsto in Italia né aumentarla rispetto allo Stato emittente

  • art. 2 cod. pen.

    Principio di applicazione della legge più favorevole nel tempo; evocato dal ricorrente ma ritenuto non utile a ribaltare il riconoscimento irrevocabile e i limiti di adattamento

  • art. 319 cod. pen.

    Fatto-base richiamato (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); la corte ha valutato la pena rumena rispetto alla cornice edittale italiana per questo reato e l'ha ritenuta non incompatibile

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    L'applicazione dell'istituto della continuazione è preclusa al giudice dello Stato di esecuzione nel procedimento di riconoscimento per esecuzione, salvo che la pena sia incompatibile col diritto interno

  • legge 25 luglio 1988, n. 334 (ratifica Convenzione di Strasburgo)

    Richiamata in relazione al trasferimento/riconoscimento delle persone condannate; conferma il vincolo dello Stato di esecuzione a rispettare natura e durata della pena impostate dallo Stato di condanna, entro limiti di compatibilità

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in censura sulla motivazione; la cassazione non ha ritenuto sussistenti vizi di motivazione tali da annullare l'ordinanza impugnata

  • art. 696-quinquies cod. proc. pen.

    Limita il sindacato sul merito del provvedimento straniero: l'autorità italiana non può riesaminare la fondatezza della sentenza straniera in sede di riconoscimento/esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla cassazione

Massime di principio

  • In sede di esecuzione in Italia di una sentenza straniera già riconosciuta, il giudice dell'esecuzione ha un potere di adattamento della pena molto limitato: può ridurre la pena solo se questa eccede la massima edittale prevista dall'ordinamento italiano per reati analoghi
  • Una decisione di riconoscimento già divenuta irrevocabile vincola e limita le censure proponibili in fase esecutiva; questioni di merito già decise non sono riassoggettabili tramite incidente di esecuzione
  • Il giudice italiano non può applicare d'ufficio istituti tipici del diritto di condanna straniero (es. specifici sconti processuali) o l'istituto della continuazione per modificare la dosimetria, salvo che sussista incompatibilità della pena con i limiti interni
  • Le censure sull'entità della pena richiedono argomentazioni concrete e prove della illegittimità o dell'uscita oltre i limiti edittali interni; deduzioni generiche non sono sufficienti
  • Se si ritiene che la sentenza straniera sia viziata nel titolo esecutivo (ad es. pena non prevista dalla legge o eccedente il limite legale), il rimedio è esperibile in sede di esecuzione, ma deve emergere chiaramente la illegittimità della pena

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