Cassazione Penale, Ordinanza n. 32559/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e il secondo e il terzo manifestamente infondati e reiterativi di censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per una condotta consistita nell'urto di un'autovettura, nel successivo allontanamento senza prestare soccorso, senza fornire le proprie generalità e senza attivare i soccorsi. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la colpevolezza fosse stata fondata su congetture e pregiudizi. La Corte ha ritenuto il motivo generico, perché non indicava gli specifici elementi probatori o i punti della motivazione oggetto di censura e si limitava a prospettare una ricostruzione alternativa non specificata, a fronte di una motivazione articolata ed esaustiva. Il secondo motivo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti. Il terzo motivo invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Entrambi sono stati ritenuti manifestamente infondati e reiterativi di doglianze già dedotte e puntualmente disattese in appello. La Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando le modalità riprovevoli della condotta, i precedenti penali, l'assenza di resipiscenza o di effettiva presa di coscienza, le complessive modalità di guida e una precedente violazione per guida in stato di ebbrezza, estinta per esito positivo della messa alla prova, ritenuta indicativa di una persistente inclinazione al mancato rispetto delle regole della circolazione stradale.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione logica e coerente fondata sulle modalità della condotta e sulla personalità dell'imputato, inclusi precedenti comportamentali e assenza di resipiscenza, secondo quanto emerge dalla decisione.
art. 168-ter c.p.
La precedente guida in stato di ebbrezza era stata estinta per esito positivo della messa alla prova; la sentenza considera comunque tale vicenda quale elemento valorizzato dalla Corte territoriale per descrivere la persistente inosservanza delle regole della circolazione stradale.
Massime di principio
- È generico il motivo di ricorso per cassazione che contesti l'affermazione di responsabilità senza indicare specificamente gli elementi probatori, i passaggi motivazionali o le violazioni di legge censurati e si limiti a prospettare una ricostruzione alternativa non adeguatamente precisata.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per reiterare doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese con motivazione logica, coerente e immune da vizi censurabili in sede di legittimità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando congiuntamente le modalità concrete della condotta, la sua riprovevolezza, i precedenti penali, l'assenza di resipiscenza e le complessive modalità della condotta di guida.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende, nei termini indicati dalla decisione.
Come è indicizzato
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