Cassazione Penale, Ordinanza n. 18310/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Più imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che, in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena irrogata in primo grado sull'accordo delle parti. I ricorsi contestavano, secondo quanto emerge dal testo, profili che la Corte reputa estranei ai limiti del sindacato di legittimità sulla sentenza emessa a seguito di concordato: motivi rinunciati, mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi della determinazione della pena non sfociati in illegalità della sanzione. La Corte li dichiara inammissibili perché non attengono alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, unici profili deducibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha affermato che, in materia di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso è ammissibile solo per questioni concernenti la validità del consenso, la volontà di aderire all'accordo e l'eventuale difformità della decisione del giudice rispetto al concordato. Sono invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; la sentenza emessa ai sensi di tale norma è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento è motivo non deducibile contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa in sede di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono deducibili in cassazione, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., i motivi rinunciati con l'accordo, né la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- I vizi concernenti la determinazione della pena sono scrutinabili solo se la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in mancanza, la censura è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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